L’Assegno di inclusione: chi lo avrà e da quando

Tracciamo il quadro del futuro previsto per oltre 30mila ex percettori di Rdc Dal primo gennaio del 2024 parte il nuovo sussidio che vale 480 euro al mese
L'AQUILA. Qual è lo scenario del dopo Reddito di cittadinanza? Quale futuro avranno gli ex percettori del sussidio cancellato dal Governo Meloni? E soprattutto le nuove misure alternative messe in campo per disinnescare la bomba sociale che potrà esplodere in autunno sono sufficienti? Per rispendere a queste domande prioritarie e drammaticamente attuali, che interessano una platea complessiva di oltre 30 percettori e ex percettori di Rdc in Abruzzo, abbiamo tracciato il quadro del futuro e delle prospettive riservati a questi ultimi.
La premessa da fare è che a partire da gennaio del 2024 il Reddito di cittadinanza lascerà definitivamente il posto al cosiddetto Assegno di inclusione. La nuova misura distingue due categorie di nuclei beneficiari: quella in cui sono presenti soggetti over 60, minori o persone con disabilità, ed i secondi formati solo da persone occupabili. Nel primo caso i destinatari potranno richiedere l’assegno per diciotto mesi prorogabili, mentre per i secondi, di età compresa tra i 18 e i 59 anni e in grado di lavorare, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un' offerta di lavoro.
GLI OVER 60.
I beneficiari principali dell'assegno di inclusione sono i nuclei con over 60, minori o persone con disabilità, componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari. Chi rientra in queste categorie riceverà un assegno mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’Irpef, erogato dall’Inps attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità ulteriori rinnovi per un anno. Prima di ogni rinnovo è previsto lo stop di un mese al sussidio.
Per poter richiedere l’assegno occorrerà essere cittadini italiani o dell’Ue con diritto di soggiorno permanente o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre, al momento della presentazione della domanda, bisognerà essere stati residenti in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Cambia la soglia Isee, che non dovrà essere superiore a 9.360 euro. Ma ai fini del calcolo del reddito familiare si terrà conto di una nuova scala di equivalenza. E come accadeva per il Reddito di cittadinanza, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o moto di cilindrata superiore a 250 cc, imbarcazioni da diporto, un patrimonio immobiliare ai fini Imu con un valore oltre i 150mila euro, con l’esclusione della prima casa e conti in banca con importi superiori a 10mila euro. In sede di conversione del decreto in legge, è stato stabilito che i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell’Isee, e possono richiedere autonomamente l’Assegno di inclusione. GLI OCCUPABILI.
I beneficiari in grado di lavorare saranno tenuti a sottoscrivere un patto di attivazione digitale e a presentarsi, con cadenza trimestrale, ai patronati o ai servizi sociali e ai centri per l’impiego, per aggiornare la propria posizione. È prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale o a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 chilometri dal domicilio.
In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente o di partecipazione a programmi di politiche attive che prevedano un’indennità, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, nel corso dell’erogazione dell’assegno di inclusione è prevista la cumulabilità con il beneficio entro il limite massimo annuo di 3mila euro lordi. Tutti i soggetti occupabili dovranno essere iscritti al "Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa", una piattaforma all’interno della quale sarà possibile trovare sia proposte di formazione che di lavoro.
I NON OCCUPABILI.
I beneficiari dell'Assegno di inclusione ritenuti non occupabili non sono obbligati, ma possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
Sono esonerati dall’obbligo: i titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni, i disabili, persone affette da patologie oncologiche, i componenti del nucleo familiare con carichi di cura di familiare con disabilità o non autosufficienza.
FORMAZIONE LAVORO.
Dal 1° settembre scorso è attivo il Supporto per la formazione e il lavoro come misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Il Supporto si rivolge ai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un Isee familiare non superiore a 6mila euro annui, che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione. La domanda di accesso a questo strumento va fatta attraverso la stessa piattaforma dell’Assegno di inclusione: il richiedente dovrà, in seguito, sottoscrivere il Patto per l’attivazione digitale e un patto di servizio personalizzato e riceverà, tramite bonifico, un'indennità mensile di 350 euro.
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