L’avvocato: si rischia l’accusa di omicidio per chi causa contagi

Assumma spiega i reati e le pene per chi non rispetta il decreto sugli spostamenti illegali e gli assembramenti
PESCARA. Dalle multe fino alla possibile accusa di omicidio. Rischia grosso chi non rispetta il decreto del presidente del consiglio dei ministri che limita gli spostamenti – salvo per motivi di lavoro, salute o necessità – e vieta gli assembramenti. Lo illustra in modo minuzioso l’avvocato penalista Piergiorgio Assumma, docente all’Accademia della Guardia di finanza, nonché consulente giuridico e spesso ospite, per la cronaca nera de “La vita in diretta” Rai 1.
Delitti colposi contro la salute pubblica - Articolo 452 codice penale
Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti previsti dall’articolo 438 rubricato come epidemia, ovverosia chiunque cagiona un’epidemia con la diffusione di germi patogeni, sarà punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità - Art. 650 codice penale
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. Questa fattispecie di reato si applica a chiunque trasgredisce gli obblighi e le prescrizioni del decreto (ad esempio esce dalle zone rosse, ormai estese su tutto il territorio nazionale, oppure continua a tenere aperta una palestra o in casi come quelli della stazione di Milano); non sarà contestata questa fattispecie nel caso dell’autocertificazione falsa, con la quale concorrerà, ovverosia saranno contestati sia l’articolo 650 del codice penale sia il successivo articolo 483 per “falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.
Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Art. 483 codice penale
Chiunque attesta falsamente a pubblico ufficiale in un atto pubblico è punito con la reclusione fino a 2 anni. Questa fattispecie verrà contestata a chi dichiara il falso nell’autocertificazione (esempio: si attesta che ci si sta recando dal medico e non è vero, oppure si attesta che ci si sta recando al lavoro e non è vero). Notare bene che la Cassazione assimila l’autocertificazione a un atto pubblico, anche se questo proviene da un privato ed è scritto di proprio pugno. Questo reato sarà contestato insieme all’art 650 c.p., in quanto concorrono, poiché la falsa autocertificazione è usata per eludere il provvedimento dell’autorità (Decreto della presidenza del consiglio dei ministri).
Omicidio - Art. 575 codice penale
Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno (esempio: per chi sapendo di essere infetto esce, pur stando in quarantena, dalla propria abitazione o dal luogo dove sta passando la quarantena). Stesso dicasi per chi scappa da un ospedale sapendo di essere infetto e contagia altre persone. Si applicherà tale fattispecie se da questi fatti ne deriva poi il decesso a seguito del contagio.
Lesioni personali dolose - Art. 582 codice penale
Chiunque cagiona (contagiando volontariamente con il virus) ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni. La reclusione sarà, invece, secondo il richiamato articolo 583 codice penale, da tre a sette anni, se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni.
La reclusione sarà da sei a dodici anni, se dal fatto deriva la perdita dell’uso di un organo (per esempio: una complicazione, qualora dovessero esistere casi in medicina, di asportazione di un polmone, a seguito dell’infezione da coronavirus; quest’ultimo appare al momento non conoscibile, sia su un piano realistico, sia qualora sia possibile nell’antologia medica a seguito di un’infezione virale. (c.s.)
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