La difesa dell’ex prefetto «Provolo non sapeva»

L’avvocato Caiazza: mai coinvolto per la turbina e per la telefonata di D’Angelo
PESCARA. La settima udienza del processo in Corte d’Appello sul disastro di Rigopiano, dove il 18 gennaio del 2017 persero la vita 29 persone rimaste sotto le macerie dell’hotel distrutto da una valanga, è stata imperniata quasi totalmente sulle posizioni dell’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, e sulla sua dirigente Ida De Cesaris, senza però tralasciare la questione della mancata realizzazione della Carta pericolo valanghe (in relazione alla posizione del dirigente regionale Emilio Primavera), la cui delibera è stata varata solo nel 2021.
LA TURBINA ROTTA. I legali di Provolo e De Cesaris (assolti in primo grado) avevano il compito di trattare sia le contestazioni relative al disastro dell’hotel, sia quelle che riguardano il reato di depistaggio. «Abbiamo ribadito l’impianto difensivo», ha detto l'avvocato Giandomenico Caiazza che assiste Provolo insieme al collega Sergio Della Rocca, «ma soprattutto quello che la sentenza di primo grado ha affermato senza possibilità di equivoci. Dagli atti risulta in modo insuperabile che il prefetto Provolo non ebbe mai notizia della indisponibilità di una turbina che viene individuata come la causa per la quale non si è riusciti a liberare tempestivamente la strada. Abbiamo anche sottolineato alla Corte che l’appello della procura non si confronta con queste emergenze probatorie: e questo perché credo che la procura sia consapevole della loro insuperabilità. Comunque ci affidiamo alla decisione della Corte e speriamo venga confermato un giudizio che restituisce a Provolo, anche se molto tardivamente, la sua dignità di servitore dello Stato».
IL DEPISTAGGIO. Per quanto riguarda invece la vicenda depistaggio, Caiazza è categorico: «È addirittura incomprensibile nel ragionamento che viene fatto. È basato su una serie di congetture, mentre il prefetto Provolo non è mai stato coinvolto nemmeno sulla conoscenza di quella telefonata (del cameriere Gabriele D'Angelo che la mattina del 18 gennaio chiese aiuto alla Prefettura dopo le scosse di terremoto ndr), se non perché da quella telefonata veniva affermata la presenza nella struttura di 45 persone mentre dopo la tragedia ne venivano contate 40: e quindi chiaramente la Prefettura entra in fibrillazione perché si chiede se per caso ci siano altre cinque persone irrintracciabili. Mi pare che anche in questo caso il discorso non sia superabile».
100MILA EURO. In merito alla richiesta di provvisionale di 100mila euro avanzata dal ministero di Giustizia riguardo al depistaggio, Caiazza taglia corto: «Nei processi penali ognuno fa la sua parte ed è giusto che sia così, perché non è stato ancora inventato un metodo migliore per mettere i giudici in condizione di decidere con la massima approssimazione possibile sulla verità: normale che ci siano delle parti che si confrontino su tesi totalmente contrapposte. Chi ha letto la sentenza», ribadisce il legale, «sa che il ragionamento assolutorio è fondato su elementi di fatto insuperabili. Noi sappiamo chi era a conoscenza della turbina non disponibile; sappiamo che nessuna delle persone che aveva quell’informazione l'ha trasmessa alla Prefettura; sappiamo che in Prefettura sin dal 16 gennaio c’erano il rappresentante della Provincia e la responsabile della polizia stradale: cioè le due funzioni del Centro coordinamento della viabilità che devono riferire al prefetto. Ma il prefetto non può rispondere di una cosa che nessuno gli ha raccontato».
«NESSUNA OMISSIONE». Linea difensiva adottata anche dall’avvocato Daniele Ripamonti che assiste la dirigente De Cesaris e che ha ribadito la correttezza dell’operato della sua assistita anche per le vicende legate alla Protezione civile. «Con il senno di poi è facilissimo mettere di fianco le regole formali e quello che si svolge concretamente, soprattutto in momenti particolarmente concitati dettati dall’emergenza. Ma anche sotto questo profilo non si è individuata una sola omissione da parte degli uffici: di qualcosa che in qualche misura abbia concorso a generare questo tragico evento». E sui ritardi nell'apertura della sala operativa, Ripamonti richiama la sentenza di primo grado. «Il giudice dice che solo formalmente non si è aperto tempestivamente il Centro coordinamento soccorsi, ma l’apertura del Centro operativo viabilità allargato, dove erano presenti tutti i soggetti che dovevano partecipare al Ccs, rendeva questo Cov allargato del tutto equiparabile al Ccs».
CARTA VALANGHE. Quanto alla posizione del dirigente regionale Emilio Primavera, anche lui assolto in primo piano, le cui contestazioni solo legate alla mancata realizzazione della Carta valanghe, il suo difensore, l’avvocato Augusto La Morgia, è stato chiaro e sintetico: «A Primavera non possono essere attribuite responsabilità», dice il legale, «perché la legge 47/92 della Regione attribuisce la competenza per la redazione della Carta valanghe, o meglio della Carta localizzazione pericolo valanghe, al Coreneva e ai dirigenti del settore di Protezione civile, mentre l’ingegnere Primavera era il capo dipartimento del settore lavori pubblici, cui era assegnata la Protezione civile, che comunque aveva un suo dirigente. Quindi era fuori dalle sue competenze anche solo il fatto di sollecitare la Carta o richiedere modifiche rispetto a una Clpv che era in itinere sulla base delle direttive che erano state imposte dal Coreneva».
Domani altra udienza con le posizioni del geologo Luciano Sbaraglia e della società Gran Sasso Resort.

