La fattura diventa elettronica Per chi vale l’obbligo come funziona, a chi inviarla

La misura riguarda tutti i documenti emessi per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti in Italia. Necessario un Pc e un software dedicato
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture in formato elettronico. L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, Business to Consumer). La fattura elettronica va necessariamente redatta utilizzando dispositivi elettronici in quanto deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI). Il SdI verifica e controlla se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura. In sostanza, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura. I contribuenti esonerati dall’emissione della fattura elettronica sono solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio”, quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” e i “piccoli produttori agricoli”. Il Decreto-legge n. 119 del 23.10.2018 ha introdotto disposizioni di semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica ”…con l’obiettivo di non differire ulteriormente l’entrata in vigore della fatturazione elettronica (inderogabilmente fissata dal 01.01.2019) e di ridurre gli effetti negativi dei possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi informatici…la norma attenua per il I semestre 2019, i soli effetti sanzionatori laddove la fattura elettronica sia emessa seppur tardivamente…in particolare non si applica alcuna sanzione al contribuente che emette fattura elettronica oltre il termine normativamente previsto ma, comunque, nei termini per far concorrere l’imposta ivi indicata alla liquidazione di periodo (mensile o trimestrale).
Ma come predisporre, inviare e ricevere l’e-fattura?
I.Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di un PC e di un software che ne consenta la compilazione. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione gratuitamente dei programmi per predisporre le fatture elettroniche (rivolti a operatori che emettono un numero contenuto di fatture) o in alternativa, è possibile utilizzare software privati.
II.Tra i dati obbligatori da indicare in fattura è indispensabile che sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore (codice alfanumerico di sette cifre) oppure un indirizzo PEC.
Occorre sottolineare che per i consumatori privati, non titolari di P.IVA, nulla cambia dal prossimo 01.01.2019 con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione in formato elettronico, in quanto non hanno alcun obbligo o necessità di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata PEC e potranno ugualmente richiedere una copia cartacea della fattura trasmessa al SdI.
* Titolare Studio Catena dottori commercialisti, Montesilvano
info@studiocatena.it
www.studiocatena.it
©RIPRODUZIONE RISERVATA

