Marchese: così sono cadute tutte le accuse su Di Cecco

PESCARA. Passa da Pescara una sentenza che ha assestato una spallata ai metodi dell’antidoping. E a darla è stato l’avvocato Tommaso Marchese, uno che per 6 anni è stato componente della commissione...
PESCARA. Passa da Pescara una sentenza che ha assestato una spallata ai metodi dell’antidoping. E a darla è stato l’avvocato Tommaso Marchese, uno che per 6 anni è stato componente della commissione ministeriale Antidoping ed è riuscito anche a ribaltare le accuse a carico di Pep Guardiola: stavolta, Marchese ha difeso dall’accusa di aver usato l’Epo l’olimpionico della maratona Alberico Di Cecco, 41 anni di Fara San Martino e organizzatore della maratona Dannunziana a Pescara. E le motivazioni della sentenza di assoluzione perché «il fatto non sussiste» ricalcano proprio la tesi difensiva sostenuta durante il processo. Per il giudice Francesco Marino, non ci sono prove che Di Cecco, uno che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Atene nel 2004 finendo nono, abbia assunto l’Epo prima della maratona di Carpi, il 12 ottobre 2008.
L’eritropoietina, principio base dell’Epo, è una sostanza naturalmente prodotta dall’organismo per stimolare la produzione di emoglobina: un tasso maggiore di emoglobina nel sangue consente ai globuli rossi di trasportare più ossigeno e questo contribuisce a sopportare lo sforzo e ad assicurare una prestazione più efficace. Ma secondo il giudice, dalle analisi delle urine, compiute nel laboratorio della Federazione medico sportiva italiana di Roma, non emerge affatto la certezza che Di Cecco abbia fatto uso di doping. Anzi, le analisi aprono uno scenario opposto: se i campioni delle urine hanno rivelato tracce di eritropoietina, i campioni di sangue sono risultati nella norma e poi buttati. «Evidentemente», riflette il giudice, «i campioni ematici non devono aver dato risultati particolari giacché gli stessi sono stati semplicemente archiviati e smaltiti. Ciò non consente nemmeno di verificare se e di quale entità vi fosse stata una alterazione del contenuto di emoglobina nel sangue di Di Cecco, posto che sarebbe stato proprio questo lo scopo dell’assunzione dell’Epo esogeno. Questo profilo rende indiziariamente non convincente l’ipotesi accusatoria». E qui la difesa di Di Cecco ha offerto un assist decisivo per la sentenza: l’atleta, prima della gara di Carpi, era stato sottoposto a un controllo a sorpresa il 25 settembre 2008. Un controllo «da cui si evince un livello costante (e ampiamente nella norma) di ematocrito ed emoglobina», dice il giudice, «laddove i due parametri aumentano significativamente nell’analisi effettuata nel novembre 2008, ossia quando l’attività agonistica è in pausa e non serve a nulla avere un maggior tasso di emoglobina ed ematocrito». L’esperienza di Marchese è stata fondamentale per spiegare il ciclo dell’Epo: «L’efficacia dell’Epo», dice il giudice basandosi sull’affermazione di un teste dell’accusa, «non è immediata ma necessita di diversi giorni, mentre gli effetti permangono sull’organismo anche dopo la scomparsa dell’Epo dai liquidi biologici». La sentenza prosegue: «Occorre un periodo di tre o 4 settimane dall’assunzione perché l'Epo esogeno raggiunga lo scopo di aumento dei globuli rossi». Quindi, se un atleta avesse assunto l’Epo il giorno dopo il controllo a sorpresa, nel caso di Di Cecco il 26 settembre 2008, non sarebbe servito a niente in vista della gara del successivo 12 ottobre a Carpi: il picco della prestazione sarebbe stato raggiunto solo un paio di settimane dopo la corsa. (p.l.)

