Negozi, ristoranti e bar: chi paga in caso di contagi

22 Maggio 2020

La legge: aziende non responsabili se rispettano correttamente le linee guida

PESCARA. La formula è questa: «La corretta attuazione in tutte le sue fasi del piano d’azione predisposto, in ottemperanza a quanto verrà stabilito dalle autorità sanitarie regionali o nazionali, esonererà espressamente il titolare o rappresentante legale, i gestori, direttori e manager (soggetti individuati tra i componenti la rete aziendale della prevenzione), da ogni responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali casi positivi all’interno della struttura».
IL PROTOCOLLO. Uno dei temi più dibattuti con l’avvio della fase 2 trova dunque risposta tra i 16 capitoli delle 168 pagine di linee guida del “Protocollo di sicurezza” varato dalla Regione Abruzzo. Una via d’uscita per albergatori, ristoratori, baristi, gestori di altri locali pubblici o di diverse tipologie di strutture ricettive, balneatori, artigiani, negozianti, acconciatori, imprenditori e tante altre categorie ancora. Quanti non rispettano i protocolli vanno invece incontro a conseguenze civili e penali.
«PIENO ASSOLVIMENTO». La nuova formulazione, che recepisce quella del governo nazionale, dice che il «rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida (...) costituisce a tutti gli effetti pieno assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile», quello che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore o dell’ospite.
RELAZIONE TECNICA. L’azienda che rispetta le regole, con mascherine, distanze, controllo della temperatura e via dicendo è quindi al riparo da ogni responsabilità. Come spiega la relazione tecnica del nuovo testo, «l’attuale fase di ripartenza, avviata nonostante il rischio di contagio sia ancora sussistente, presuppone la definizione del rischio accettabile». E per questo dai «datori di lavoro si può esigere soltanto l’adozione delle misure di contenimento individuate dai protocolli o dalle linee guida» ma «non si può pretendere a posteriori che abbiano fatto di meglio e di più».
COSÌ IN UN HOTEL. Prendiamo ad esempio un albergatore. Non ha alcuna responsabilità in caso di contagio di un ospite o di un dipendente. Ma a patto che osservi il protocollo. Il piano d’azione, quindi, che va dall’utilizzo di mascherine, anche di comunità per gli ospiti negli spazi comuni, alla pulizia giornaliera degli ambienti, fino a un adeguato ricambio d’aria. Oppure il registro delle azioni in cui annotare le azioni previste dal protocollo di sicurezza e le relative misure intraprese con sufficiente dettaglio, includendo le misure programmate per la prevenzione al rischio di contagio: la data, l’ora e il luogo delle sanificazioni, i disinfettanti usati, il personale che avrà condotto le operazioni, e altri dettagli che potranno essere annotati e riutilizzati in seguito per rivalutare e migliorare il proprio piano. Ma anche la formazione del personale o la riorganizzazione delle attività di svago.
IL CHIARIMENTO INAIL. «Dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro», l’ha precisato l’Inail. Non si possono confondere, infatti, i criteri applicati dall’Inail per il riconoscimento di un indennizzo a un lavoratore infortunato con quelli totalmente diversi che valgono in sede penale e civile, dove l’eventuale responsabilità del datore di lavoro deve essere rigorosamente accertata «attraverso la prova del dolo o della colpa». L’ammissione del lavoratore contagiato alle prestazioni assicurative Inail «non assume», quindi, «alcun rilievo né per sostenere l’accusa in sede penale, dove vale il principio della presunzione di innocenza e dell’onere della prova a carico del pubblico ministero, né in sede civile, perché ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accertamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza».
« La molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare nei luoghi di lavoro, che sono oggetto di continui aggiornamenti da parte delle autorità sulla base dell’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile configurare la responsabilità civile e penale dei datori di lavoro», chiarisce ancora l’Inail.
©RIPRODUZIONE RISERVATA