No del Tar alla pista per bici che taglia le aziende in due

31 Marzo 2018

Accolti i ricorsi di Soget Trasporti e Vamar contro il Comune Annullato parte del piano particolareggiato di Fontanelle

PESCARA. Il Tribunale amministrativo regionale (Tar), sezione staccata di Pescara, accoglie il ricorso presentato da due aziende di strada Fosso Cavone e annulla l’approvazione del piano particolareggiato per la rigenerazione di Fontanelle. Il progetto messo a punto dal Comune, in variante al piano regolatore generale, è stato votato in Consiglio comunale con la delibera numero 109 del 3 agosto 2015.
Tra gli interventi urbanistici per la riqualificazione del quartiere compare anche la realizzazione del primo lotto della pista ciclabile tra via Aldo Moro, a Pescara, e via Cavour, a Sambuceto, all’altezza della nuova chiesa di San Rocco. La cosiddetta greenway, larga circa tre metri, in un primo momento avrebbe dovuto attraversare le proprietà delle aziende Soget Trasporti Srl e officina Vamar, entrambe in via Fosso Cavone, a Fontanelle, con la previsione di demolire parte degli immobili preesistenti. Tuttavia Gabriele Liberatore e Annamaria Natale, della ditta di autotrasporti Soget, con Valerio Candeloro e Regina Di Russo Ciccarelli, dell’azienda Vamar Srl, che si occupa della manutenzione e revisioni di auto e camion, attraverso gli avvocati Giulio Cerceo e Laura Di Tillio, hanno presentato ricorso contro il Comune, rappresentato dal legale Marco De Flaviis. Al centro della contestazione, il provvedimento di approvazione del piano particolareggiato e i provvedimenti di occupazione di urgenza dei siti interessati dai lavori.
Secondo i proprietari delle due aziende, infatti, il passaggio della pista ciclabile avrebbe rischiato seriamente di compromettere le attività, condannandoli alla chiusura e lasciando a casa circa 50 dipendenti. Anche per questo motivo, il Consiglio comunale, con una variante approvata nel dicembre 2016, ha modificato in parte il percorso della greenway. Ma adesso i giudici del Tar, nella camera di consiglio presieduta da Michele Eliantonio, consiglieri Alberto Tramaglini e Massimiliano Balloriani, pur dichiarando «inammissibile e infondata» la domanda di risarcimento dei danni, hanno sottolineato come il piano particolareggiato in variante possa «introdurre soltanto adeguamenti alla viabilità, all’articolazione degli spazi pubblici, alle localizzazioni, ai parametri edilizi, ove ritenuti motivatamente necessari per l’attuazione del piano». Al contrario, per Fontanelle, è stato evidenziato come la realizzazione del tracciato ciclopedonale abbia «totalmente stravolto l’originaria previsione del Prg, incrementando notevolmente il carico urbanistico (con la previsione di 1.800 nuovi abitanti), stravolgendo del tutto il sistema della viabilità».
La greenway si discosta dal precedente corridoio verde in modo «sostanziale sia per funzioni e destinazioni d’uso sia per dimensionamento»: l’infrastruttura, infatti, come è stata progettata dal Comune, comprende anche la sede di scorrimento per un mezzo pubblico ecologico, impianti di energia alternativa e area bike parc.
Il risultato, rilevano i giudici, è una modifica sostanziale del carico urbanistico del quartiere che determina «effetti direttamente lesivi nei confronti dei ricorrenti» senza prevedere alcuna delocalizzazione delle attività. L’amministrazione, sostengono i giudici, ha imposto «la realizzazione coattiva di una nuova greenway incompatibile non solo con il mantenimento delle attività imprenditoriali ma anche con parte degli immobili già realizzati». Per queste ragioni il Tar ha accolto il ricorso e l’amministrazione è stata condannata a pagare le spese processuali che ammontano a 6mila euro più 3mila 600 per i verificatori.
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