Penelope a mare, il Tar fissa i paletti sulla sicurezza

1 Dicembre 2018

Il Tribunale amministrativo respinge i ricorsi presentati dal locale dopo i due provvedimenti di stop del Comune, che dovrà essere risarcito

PESCARA. Il Tribunale amministrativo regionale mette la parola fine alle vicende che hanno riguardato lo stabilimento balneare Penelope a mare, che ad agosto è stato chiuso per sette giorni dal Comune, dopo un controllo della polizia. E già nel 2016 la stessa struttura aveva subito un provvedimento di cessazione dell’attività di intrattenimento. Sono stati due i ricorsi presentati, in relazione a entrambi gli episodi, e l’esito non è stato quello sperato dalla titolare, Francesca Caldarelli, che si è mostrata molto combattiva dopo lo stop all’attività di quest’estate.
Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso dei mesi scorsi (ad agosto aveva accolto la sospensiva) mentre il ricorso del 2016 è stato respinto. E la Caldarelli, difesa degli avvocati Giuliano e Ugo Milia, è stata condannata al rimborso delle spese in favore del Comune nella misura di 4000 euro. Nella sentenza vengono indicati i passaggi che andavano seguiti per garantire la sicurezza del locale, in relazione al numero delle persone presenti.
I problemi sono sorti la prima volta nel 2016. All’inizio di settembre di due anni fa il Comune ha ordinato alla società l’immediata cessazione dell’attività di intrattenimento dopo un controllo di polizia, effettuato nel mese di luglio. Nello stabilimento c’erano più di 600 persone mentre la licenza del Comune prevedeva un massimo di 100 persone. Penelope a mare riteneva di essere stata autorizzata nel 2015 a tenere manifestazioni musicali e danzanti per 750 persone (presenti contemporaneamente) e presentò un ricorso.
Il secondo stop è arrivato il 13 agosto di quest’anno quando il Comune ha emesso un secondo provvedimento con cui è stata ordinata l’immediata chiusura di Penelope a mare alla luce della «gravità» e della «reiterazione della violazione». Questa estate le persone presenti erano più di 800, stando a quanto accertato dalla polizia.
Per il primo episodio il Tar ha chiarito che la documentazione non era in regola. E ha rilevato l’assenza del certificato di prevenzione incendi che va rilasciato dai vigili del fuoco, era scaduto e andava rinnovato preventivamente. La semplice voltura dell’autorizzazione della licenza di agibilità non legittimava, sostiene il Tar, allo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo fino a 750 persone, mancando quel certificato. La società, proseguono i giudici (Alberto Tramaglini presidente, Renata Emma Ianigro e Massimiliano Ballorani consiglieri), poteva ritenersi autorizzata “a tenere trattenimenti musicali senza aspetto danzante per un massimo di 100 persone contemporaneamente presenti”.
Il secondo ricorso, quello di quest’anno, è stato dichiarato improcedibile per «carenza di interesse»: lo stop all’attività, sostiene il Tar, era un provvedimento a efficacia temporanea (7 giorni) che aveva esaurito i suoi effetti quando la causa è stata discussa.