Poter lavorare da casa diventa un diritto di tutti

Decise le nuove linee guida dello smart working nella pubblica amministrazione Concesse 11 ore di riposo consecutive, ma è prevista una rotazione settimanale
L'AQUILA . Il dipendente in smart working potrà lavorare da casa solo con dotazione tecnologica dell'azienda. In nessun caso potrà utilizzare un'utenza personale o domestica per le attività di servizio. È uno dei punti cardine delle linee guida per il lavoro agile presentate ai sindacati dal ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. Il lavoro agile, più conosciuto con il termine anglosassone di smart working, diventerà strutturale dal 31 gennaio del prossimo anno: sarà totalmente implementabile dalla Pa, in alternanza al lavoro in presenza. Il diritto alla disconnessione di 11 ore, il mantenimento dei servizi ai cittadini e il rispetto della privacy del dipendente sono alla base del documento, che anticipa i contenuti dei contratti nazionali, in tutti i comparti.
COSA CAMBIA. Lo smart working sarà «una forma di lavoro non più obbligata», ma stabilita «in ragione dell’efficenza e della soddisfazione». Nel documento viene sottolineato come «le linee guida in materia di lavoro agile hanno l'obiettivo di fornire indicazioni per la definizione di una disciplina che garantisca condizioni di lavoro trasparenti, che favorisca la produttività e l'orientamento ai risultati e che concili le esigenze di lavoratrici e lavoratori con quelle organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo, allo stesso tempo, il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata».
Non sarà consentito fare lavoro agile in modo continuativo, per cinque giorni a settimana: ogni dipendente dovrà alternare le giornate lavorative a casa con quelle trascorse in ufficio. Inoltre, l'amministrazione pubblica che vuole fare smart working deve assicurare che i servizi resi all'utenza restino invariati, un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione del lavoro agile, garantendo comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza e l’adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro a distanza. Deve, inoltre, prevedere un piano di smaltimento del lavoro arretrato, laddove accumulato.
ACCESSO AI DATI.
Per accedere alle applicazioni del proprio ente, il lavoratore può utilizzare esclusivamente la connessione internet fornita dal datore di lavoro.
Se il dipendente ha un cellulare di servizio, è possibile inoltrare le chiamate dall’interno telefonico del proprio ufficio sul cellulare di lavoro. Un elemento importante delle linee guida riguarda il diritto alla disconnessione, «che coincide con il periodo di 11 ore di riposo consecutive, a cui il lavoratore è tenuto».
«L’amministrazione», si legge nel teso, «deve prevedere apposite modalità per consentire la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto. Se le applicazioni dell’ente sono raggiungibili da remoto, ovvero sono in cloud, il dipendente può accedere tranquillamente da casa ai propri principali strumenti di lavoro. In caso contrario, si può ricorrere all’attivazione di un virtual private network (rete privata virtuale) che garantisce privacy, anonimato e sicurezza verso l’ente, o ad accessi in desktop remoto ai server».
Gli enti locali che si avvarranno del lavoro in modalità agile dovranno anche prevedere sistemi gestionali e di protocollo raggiungibili da remoto, per permettere anche al dipendente di lavorare documenti in entrata e in uscita e per la ricerca della documentazione.
ADESIONE VOLONTARIA.
Nel testo inoltre si sottolinea che «l'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed è consentita a tutti i lavoratori, sia con rapporto di lavoro a tempo pieno che parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato». Spetta ad ogni ente pubblico individuare le attività che possono essere effettuate in smart working, «fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non utilizzabili da remoto».
DIRITTI DEI DIPENDENTI.
Ogni lavoratore, anche in smart working, deve mantenere «il diritto alla formazione specifica, alla protezione dei dati personali, al regime dei permessi e delle assenze e alla compatibilità con ogni altro istituto del rapporto di lavoro e previsione contrattuale».
Questo significa che il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge per particolari motivi personali o familiari, i permessi sindacali e quelli della legge 104.
Ma nelle giornate in cui si fa smart working «non è possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato o svolto in condizioni di rischio».
Per gli enti non si sono limiti temporali: ogni pubblica amministrazione potrà infatti effettuare «tutto il lavoro agile che vuole, purché», si legge sulle linee guida, «i servizi siano efficienti e ci sia soddisfazione da parte dei cittadini».
IL RIENTRO IN UFFICIO.
Se il sistema per lavorare online non funziona il dipendente è tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente e se i problemi tecnici dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa l’amministrazione può richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In ogni caso, per sopravvenute esigenze di servizio il lavoratore in smart working può essere richiamato in sede, dopo essere stato avvisato il giorno prima.

