«Quell’avvocato è uno scarparo» La Cassazione: non è un’ingiuria

Lite tra due legali pescaresi, innescata da un’intercettazione telefonica, si trascina per dieci anni I giudici: «Nessun risarcimento danni se il colloquio tra due persone è privato e non c’è dolo»
PESCARA. Non è reato dare dello “scarparo” a un avvocato e dire che “non capisce un c.”. A metterlo nero su bianco è la Corte di Cassazione che, con una sentenza lunga 7 pagine, chiude una lite tra due legali di Pescara andata avanti per 10 anni. Dice la Cassazione: in un colloquio privato tra due persone si può dire tranquillamente quello che si pensa di un terzo, anche «espressioni irriguardose», l’importante è che non si faccia «con dolo o colpa» e che non esista «un nesso causale» tra la condotta e un eventuale danno al terzo. Sparlare sì, dice la sentenza, ma soltanto in confidenza e senza un secondo fine: è un principio generale che non vale soltanto per gli avvocati e che si può applicare a tutte le professioni.
SFOGO INTERCETTATO La prima pietra del contenzioso risale al 2012 quando uno dei due avvocati, V.A., venne a conoscenza di un colloquio informale dell’altro legale, G.P., con un suo cliente: in questa conversazione, carpita grazie a un’intercettazione telefonica a causa di un’indagine all’epoca in corso sullo spaccio di droga, il legale G.P. commentò così la preparazione del collega: «Non capisce un c. di penale; tecnicamente non sei tutelato; la procedura non la conosce; ti rovinerà la fedina penale; non sa manco che cos’è un patteggiamento in continuazione; è uno scarparo». Poi, quando l’avvocato V.A. prese in mano le trascrizioni delle intercettazioni per difendere il suo cliente a processo, saltò sulla sedia di fronte a quel commento e chiese un risarcimento danni al collega per i giudizi «gravemente offensivi e volgari». E in primo grado, il tribunale di Pescara gli diede ragione: nel 2015 l’avvocato G.P. fu condannato a pagare circa mille euro di danni per le ingiurie al collega.
NIENTE RISARCIMENTO Il quadro, però, è cambiato davanti alla Corte d’appello dell’Aquila che ha cancellato il risarcimento: secondo i giudici di secondo grado, «non vi era prova che il convenuto (G.P.) avesse agito con dolo; non vi era prova che avesse agito con colpa, dal momento che le espressioni che si assumevano ingiuriose erano state espresse nel corso di una conversazione privata, sicché non poteva prevedere che sarebbero divenute note anche a terzi; non poteva prevedere di essere intercettato e mancava il nesso di causalità tra condotta e danno; mancava, infine, l’antigiuridicità del danno, perché le espressioni adoperate dal convenuto, seppur irriguardose, erano state formulate sempre in un contesto privato e privilegiato». Commenti sì sopra le righe, dicono i giudici aquilani, ma affidati a un dialogo confidenziale. Una violazione del patto (non scritto) di colleganza tra gli avvocati ma non un reato da risarcire.
«MANCA LA PROVA» L’avvocato V.A., sentitosi danneggiato da quello sfogo in libertà, ha portato il caso fino alla Cassazione per l’ultima sentenza: con una memoria, ha sostenuto che quelle frasi, oltre a essere «offensive e volgari», sarebbero state anche «deontologicamente rilevanti» e «sembravano mosse dall’intento di acquisire un nuovo cliente, sottraendoglielo». Non è così per la sesta sezione civile della Cassazione, guidata dalla presidente Adelaide Amendola, che bolla «inammissibile» il ricorso: manca «la prova dell’elemento soggettivo del fatto illecito», dice la sentenza, cioè la volontà di compiere una determinata azione. E poi «la gravità d’una offesa, la conoscenza di un fatto e gli intenti di una persona sono questioni di puro fatto, riservate al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità». Le spese? «Compensate».
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