Revoca del permesso di soggiorno Non bastano i precedenti penali

L’AQUILA . I soli precedenti penali, peraltro ancora sub judice, non sono sufficienti alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo. A stabilirlo è una sentenza della prima sezione dell’Aquil...
L’AQUILA . I soli precedenti penali, peraltro ancora sub judice, non sono sufficienti alla revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.
A stabilirlo è una sentenza della prima sezione dell’Aquila del Tar Abruzzo, che ha accolto il ricorso di un cittadino marocchino, rappresentato dall’avvocato Mauro Ceci, che chiedeva l’annullamento del decreto emesso dalla Questura dell’Aquila nel 2017 attraverso il quale era stato revocato il permesso di soggiorno senza procedere, si legge in atti, «alla valutazione della pericolosità concreta del ricorrente». Inoltre, «trattandosi di revoca di un permesso di soggiorno di lungo periodo sarebbe stato necessario svolgere accertamenti concreti sulla durata del soggiorno e sull’inserimento lavorativo, sociale e familiare del titolare».
Il legale dello straniero aveva anche eccepito la circostanza che il suo assistito non fosse stato messo al corrente dell’avvio del procedimento che aveva portato alla revoca del permesso, sostenendo la «lesione dei diritti di partecipazione».
Il Tar ha ritenuto fondato il reclamo solo per quanto riguarda uno dei cinque motivi di ricorso, in base a quanto previsto dal decreto legislativo 286 del 1998. «Infatti il decreto impugnato», scrivono i giudici, «trae fondamento esclusivamente dai precedenti penali del ricorrente senza accertarne la situazione sociale, lavorativa e familiare», come invece prescritto dall’articolo 9, comma 4, del decreto appena citato, secondo il quale «ai fini dell’adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale, e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero».
La giurisprudenza, hanno spiegato i giudici nella sentenza, « è infatti ferma nel ritenere che per i soggiornanti di lungo periodo i precedenti penali non impongono», di per sé, «la revoca del permesso di soggiorno ma devono essere valutati congiuntamente alle condizioni di vita dello straniero nel territorio nazionale in una prospettiva temporalmente non limitata, così da poter verificare se i singoli episodi di devianza criminale prevalgano, come sintomi di pericolosità sociale, sull’inserimento sociale e lavorativo dell’interessato e impongano pertanto la revoca del permesso di soggiorno.Dall’esame del provvedimento impugnato non risulta alcuna indagine sull’attività lavorativa e sulle relazioni sociali eventualmente costruite dal ricorrente nel periodo di permanenza nel territorio nazionale», si legge ancora nella sentenza, «né l’Amministrazione ha inteso sottoporre a riesame detto provvedimento nonostante il Consiglio di Stato lo abbia espressamente sollecitato proprio con riferimento alla durata del soggiorno e alla condizione di inserimento socio-lavorativo».
Nell’annullare il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno il Tar ha anche condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese processuali. (a.bag.)
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