Riceve il reddito, ma non dichiara la casa nuova: denunciata e assolta

PESCARA. Le udienze in tribunale sono ormai piene di processi per indebita percezione del reddito di cittadinanza che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno un esito negativo per gli imputati....
PESCARA. Le udienze in tribunale sono ormai piene di processi per indebita percezione del reddito di cittadinanza che, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno un esito negativo per gli imputati. Ma questa volta, nonostante l'imputata non avesse dichiarato l’acquisto di una casa, continuando a percepire il reddito in questione, i giudici del collegio sono arrivati alla sua assoluzione.
Assistita e difesa dall’avvocato Alfredo Di Francesco, K.S. era finita sotto processo per rispondere dell’indebita percezione di erogazioni pubbliche e omessa comunicazione all’Inps del proprio patrimonio (il pm aveva chiesto la condanna a un anno e 4 mesi soltanto per uno dei reati).
L’imputata il 7 dicembre del 2020 aveva presentato istanza all’Inps per il riconoscimento del beneficio, ma senza dichiarare che in data 30 ottobre 2020 aveva acquistato degli immobili a Città Sant’Angelo.
Determinante, ai fini della decisione del collegio, è stata la testimonianza di un maresciallo della finanza che ha riferito una serie di elementi utili per inquadrare appieno la vicenda, evidenziati in sentenza dal collegio. «Dunque», scrivono i giudici, «il valore Isee effettivo era superiore a quello dichiarato, ma comunque ciò non avrebbe comportato l’esclusione del beneficio, ma piuttosto un importo minore del reddito percepito».
Poi l'imputata aveva cambiato residenza ed era andata ad abitare in questo nuovo immobile per usufruire dei benefici fiscali previsti per la prima casa, senza però comunicare all’Inps questa variazione, che avrebbe fatto scattare controlli sull’immobile e quindi sulle dichiarazioni rilasciate per ottenere il reddito di cittadinanza. Ma a tagliare la testa al toro è stato il difensore che, con produzione documentale, ha dimostrato che l’imputata percepisce ancora il reddito di cittadinanza, nonostante la finanza avesse comunicato all’Inps l’esito delle attività di indagine.
Insomma, per il collegio il reato di indebita percezione era esistente, ma ha comunque ritenuto l'imputata non punibile essendo il fatto di «particolare tenuità».
«L’offesa al bene giuridico», scrivono i giudici in sentenza - (attinente al dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneficio economico) nel caso di specie può essere considerata di particolare tenuità in ragione delle modalità della condotta e del danno in concreto determinatosi»: e questo anche per il fatto che l’imputata avrebbe potuto percepire lo stesso il reddito, ma di importo minore. E poi va anche sottolineato che il teste della finanza, come evidenzia il collegio, «non ha potuto confermare l’importo di 8.700 euro che è corrispondente alla somma di tutte le erogazioni mensili effettivamente percepite dall’imputata nel periodo di interesse, e neppure la differenza in eccesso rispetto a quanto spettante». (m.cir.)

