Rigopiano: «L’assenza della Carta valanghe è stata la causa del disastro»

Sei mesi dopo la sentenza di Perugia, ecco le ragioni della condanna dei tre dirigenti regionali e quelle che hanno portato ad assolvere l’ex sindaco Lacchetta e l’ex tecnico comunale di Farindola
PESCARA. La valanga di Rigopiano come il disastro di Sarno, l’alluvione di Genova e quella di Messina. Tutte «catastrofi naturali» in cui «la responsabilità va accertata con riferimento alla fase di previsione della calamità». E la previsione, nel caso di Rigopiano, era tutta affidata alla Clpv, la Carta di localizzazione di pericolo valanghe che una legge del 1992 imponeva di fare alla Regione Abruzzo. È questo il filo che lega le 100 pagine di motivazioni della sentenza bis della Corte d’appello di Perugia dell’11 febbraio scorso per i 29 morti sotto la valanga del 18 gennaio 2017.
Cento pagine, arrivate dopo la proroga di tre mesi chiesta e ottenuta dal presidente Paolo Micheli in cui, nel ripercorrere quel mercoledì di quasi dieci anni fa, si spiega in modo dettagliato perché la Corte ha condannato a due anni gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci (nel frattempo deceduto il 2 luglio) e ha assolto l’ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, l'ex tecnico comunale Enrico Colangeli e i tre dirigenti regionali Carlo Giovani, Sabatino Belmaggio ed Emidio Primavera.
Al centro di tutto la mancata realizzazione della Clpv. Solo con questo strumento, ribadisce la Corte d’Appello bis, così come aveva evidenziato la Cassazione, si sarebbe potuta evitare quella catastrofe: indicando quel sito come valanghivo, la Clpv avrebbe imposto la chiusura dell’albergo nei mesi invernali o l’installazione di paratìe di contenimento sul fronte della montagna. Ferme restando, a fronte delle sopravvenute prescrizioni nei confronti dell’ex dirigente e dell’ex responsabile della Viabilità della Provincia, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, anche le negligenze di questo Ente.
LA REGIONE
E dunque scrive la Corte: «L’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga del 18 gennaio 2017, non già per aver cagionato il distacco della valanga (che resta un evento naturale non imputabile di per sé ad alcuno) ma per aver precluso - anche agli altri soggetti istituzionali aventi poteri di intervento in materia di Protezione Civile - ogni possibilità di impedire che il distacco e lo scorrimento della imponente massa nevosa sul versante declive della montagna andasse a provocare la distruzione della struttura alberghiera e la morte di molti di coloro che in quel momento si trovavano all'interno della stessa».
E ancora: «Nell’ambito della Protezione Civile, la Suprema Corte, per non incorrere nell’equivoco che aveva viziato il ragionamento della Corte di Appello di L’Aquila (che aveva escluso i regionali da qualsiasi responsabilità ndr), ha ritenuto utile differenziare i concetti di “pericolo” e di “rischio”. Il pericolo si riferisce all’evento naturale in sé, mentre il rischio è il riverbero che il pericolo è suscettibile di avere su persone e cose. Il pericolo mantiene quindi una prevalente dimensione naturalistica, mentre il rischio è connesso a decisioni umane ed è pertanto tendenzialmente contenibile». E questo per ribadire: «La Clpv resta il momento fondante ed essenziale della prevenzione del rischio valanghivo».
LA PROVINCIA
Ma nel disastro di Rigopiano resta comunque la concatenazione di negligenze come quelle per cui la Provincia, a fronte delle pessime condizioni meteo, non si preoccupò di far riparare la turbina che pure sarebbe stata decisiva per evitare che la strada dell’hotel rimanesse bloccata dalla neve quel 18 gennaio 2017, quando arrivarono anche le scosse di terremoto. Scrivono i giudici: «È il mancato preventivo monitoraggio della disponibilità di mezzi adeguati ad assicurare la viabilità della SP8 in un periodo invernale, in cui l’ingombro creato dalla neve costituiva un’evenienza tutt’altro che improbabile, che costituisce, per gli imputati del “blocco Provincia”, la cautela violata, fondante la tipicità oggettiva colposa per i delitti di omicidio e lesioni».
E poi: «Risulta dimostrato in atti che al tratto Mirri-Rigopiano della SP8 era stata assegnata dalla Provincia una turbina Unimog» che però «era fuori uso almeno dal 6 gennaio. In un periodo dell’anno in cui sono assai probabili, nelle zone montane, precipitazioni nevose intense, i responsabili della viabilità provinciale non si erano resi conto della gravità di tale inconveniente, e non avevano tenuto conto dei tempi necessari per la riparazione (almeno 20/30 giorni, come subito rappresentato presso l'officina ove il mezzo era stato ricoverato), che di per sé avrebbero consigliato di predisporre tutti gli strumenti disponibili per sostituire tempestivamente il mezzo in questione». Quanto all’avaria, «si era verificata quando la stagione era ancora pienamente invernale e le nevicate, anche intense, senz’altro probabili in territori montani come quello di interesse. Altrettanto probabile era da considerare il distacco di slavine, ancorché di dimensioni ben più modeste di quella del 18 gennaio».
IL COMUNE
In sostanza, la Corte assolve l’ex sindaco e l’ex tecnico comunale perché, scrive, «non può essere sufficiente conoscere il rischio generico che interessa il territorio comunale per poter predisporre e orientare una efficace azione preventiva, tanto più a fronte di un evento come quello che ha interessato Rigopiano, investito non da una valanga qualsiasi, ma da una valanga di dimensioni e violenza d’impatto tali da trasportare - come è in concreto avvenuto - per diversi metri (40 ndr) una struttura di cemento armato». Di nuovo: senza la Clpv, il sindaco non aveva gli strumenti per prevenire quel disastro.
“L’UNICUM” RIGOPIANO
«Il caso si colloca all’interno del filone interpretativo che va ad affrontare i termini dell’estensione della responsabilità colposa nel caso di disastri naturali», ma con due particolarità scrive la Corte. La prima: «L’enorme valanga su Rigopiano rappresentava di per sé l’evento nuovo e più grande tra quelli astrattamente prevedibili, in assenza di precedenti storici di eventi analoghi per potenza ed estensione». La seconda: «La concatenazione in cui si inseriscono, all’interno di una complessa “piattaforma di cautele”, le posizioni di garanzia ricadenti su Regione Abruzzo, Provincia di Pescara e Comune di Farindola, enti che, seppur onerati ciascuno da propri peculiari doveri di diligenza - si trovano per la gestione dello specifico rischio, in inscindibile connessione tra loro». E ora, all’orizzonte, una nuova Cassazione.
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