Sanità, forze di polizia, scuola: tra 8 giorni obbligo di vaccino

7 Dicembre 2021

Dopo un milione di Super Green pass, da mercoledì 15 nuove armi anti-Covid di massa

Cresce il numero dei lavoratori per cui il vaccino anti-Covid diventa obbligatorio. Il 15 dicembre, infatti, aver partecipato alla campagna di somministrazione diventerà un requisito necessario per lavorare nelle scuole, nelle caserme, nei penitenziari, ma anche per salire come operatori del soccorso a bordo delle ambulanze, oltre che per svolgere tutte le mansioni all’interno delle strutture sanitarie. Nello stesso giorno la terza dose diventerà obbligatoria per medici, infermieri, tecnici e farmacisti, ma anche operatori socio-sanitari e delle case di riposo, a cui il primo ciclo vaccinale era stato già imposto mesi fa. Oltre alla sospensione, i lavoratori che non rispetteranno l’obbligo rischieranno anche multe salate.
Le novità sono state messe in campo dal Governo per garantire la protezione anticorpale di chi lavora a contatto anche con chi non è vaccinato, come i bambini nelle scuole, e frenare così la quarta ondata della pandemia. Sono contenute nel decreto legge dello scorso 26 novembre, lo stesso che ha introdotto il super Green pass – in vigore da ieri e già ricevuto automaticamente da un milione di abruzzesi vaccinati o guariti – e potenzia i controlli sul rispetto delle misure contro la diffusione del contagio.
IL PERSONALE
SANITARIO
Per il personale sanitario sono due le novità principali contenute nel decreto. La prima è l’obbligo vaccinale anche della terza dose, ovviamente dopo cinque mesi dal completamento del primo ciclo. La seconda novità riguarda i controlli: non toccheranno più alle Aziende sanitarie locali, ma saranno gli Ordini professionali a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale sanitario. Le verifiche saranno effettuate automaticamente tramite la Piattaforma nazionale “Digital green certificate” Dgc, cioè quella su cui si basa l’intero sistema del Green pass. L’assunto è semplice: chi non ha il super Green pass, vuol dire che non ha il vaccino, quindi non rispetta l’obbligo richiesto per svolgere la propria professione sanitaria. Il decreto prevede anche che non sia più possibile essere spostati a mansioni diverse da quelle originarie così da evitare l’obbligo vaccinale.
Le novità non riguardano solo chi è già al lavoro: il decreto fissa l’obbligo della vaccinazione anche che per chi si iscrive per la prima volta agli albi degli Ordini professionali. Questo adempimento è indicato come requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Significa che lo stop all’ingresso negli Ordini professionali sanitari è fino al 15 giugno 2021 per i soggetti non vaccinati.
L’ESTENSIONE ALLE
ALTRE CATEGORIE
Il decreto estende l’obbligo vaccinale – compresa la terza dose – ad altre categorie di lavoratori. Innanzitutto al personale scolastico, sia docente che amministrativo e ausiliario. In particolare a quello del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Ma anche al personale del comparso della difesa, della sicurezza e del soccorso, della polizia locale e dei penitenziari. Ci rientrano quindi i militari dei vari corpi, i carabinieri, agenti di polizia, sia di Stato che penitenziaria e municipale, ma anche gli operatori e i volontari delle associazioni di pubblico soccorso.
Inoltre l’obbligo viene esteso, anche al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di assistenza – quindi anche gli amministrativi – ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni.
In questi i casi i controlli sono a carico dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle istituzioni e delle strutture in cui presta servizio il personale, che dovranno verificare il rispetto dell’obbligo e avviare le eventuali conseguenti procedure di contestazione.
ULTIMATUM
E SANZIONI
Innanzitutto il decreto conferma che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche, attestate dal medico di medicina generale, non sussiste l’obbligo e la vaccinazione può essere omessa o differita.
Il decreto sancisce poi che, dopo l’accertamento della mancata vaccinazione, l’interessato è invitato a presentare entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure il certificato che attesta l’esenzione o la possibilità di differire la somministrazione. Decorsi i termini, se l’adempimento non è stato assolto, allora si determina l'immediata sospensione dall’attività lavorativa, che sarà senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, ma anche senza retribuzione né altro compenso. La sospensione è in vigore fino alla comunicazione da parte dell’interessato di essersi messo in regola.
Lo svolgimento dell'attività lavorativa o professionale in violazione dell'obbligo vaccinale è inoltre punito anche con la sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro.
©RIPRODUZIONE RISERVATA