Scuolabus, la replica sull’appalto milionario

8 Settembre 2024

Il Consiglio regionale al Pd: «I 305 Comuni sono obbligati ad aderire», ma le deroghe sono possibili

L’AQUILA. L’obbligo di aderire alla maxi gara regionale per il servizio di scuolabus da parte dei Comuni c’è. Ma non è assoluto.
Il Consiglio regionale interviene sull’appalto unico da 59 milioni di euro, bandito dall’Areacom e legato al trasporto scolastico e al ruolo dei 305 Comuni abruzzesi. Un parere rilasciato ai consiglieri del Pd, Silvio Paolucci e Antonio Blasioli, dal “Servizio Legislativo, Qualità della Legislazione e Studi”, il 30 agosto scorso, ha innescato un dibattito cui sono interessati svariati enti locali che preferiscono garantire in modo autonomo il servizio di scuolabus. Il Consiglio regionale quindi precisa che il parere del Servizio legislativo «traccia un esaustivo e dettagliato quadro normativo, dal quale si evince con chiarezza la cornice entro la quale i Comuni debbano operare in materia di trasporto scolastico pubblico».
Così esordisce la nota che riporta fedelmente uno dei passaggi chiave del documento che, dopo alcuni tecnicismi, entra nel dettaglio: «In attuazione del richiamato articolo 9 (decreto legge n. 66/2014, ndr), con ultimo Dpcm 11 luglio 2018, sono state individuate le categorie merceologiche e le relative soglie di obbligatorietà al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, sono obbligati a ricorrere a Consip o agli altri soggetti aggregatori (come Areacom) per lo svolgimento delle relative procedure. Tra le categorie soggette al predetto obbligo figura, per quanto di interesse in questa sede, anche il trasporto scolastico al di sopra della soglia dei 40 mila euro».
La parte concreta e dirimente è nelle conclusioni del parere: «Dall’esame del quadro normativo sopra riportato», si legge nella nota del Consiglio regionale, «emerge con chiarezza la soggezione degli enti locali all’obbligo di approvvigionamento del servizio di trasporto scolastico mediante ricorso alle convenzioni stipulate dai soggetti aggregatori: “Sussiste un generale obbligo per i comuni di aderire alla gara indetta dal soggetto aggregatore, senza possibilità di dare corso ad autonome iniziative concorsuali, né di poter comparare le offerte, anche in considerazione del vincolo dei parametri di prezzo /qualità (…)». Ma in realtà questo obbligo non è assoluto: «La possibilità di ricorrere a procedure autonome di gara potrebbe trovare legittimazione legale solo a condizione che il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, previa apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti».
A queste conclusioni aggiungiamo un altro passaggio chiave riportato in un parere dell’Anac: «Alle predette amministrazioni (i Comuni, ndr) è consentito solo in via eccezionale e motivata procedere ad acquisti in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro». Quanto detto farà certamente tirare un sospiro di sollievo a quei Comuni abruzzesi che si sono rivolti due consiglieri dem lamentando proprio la mancanza “di caratteristiche essenziali e condizioni migliorative” nell’appalto unico e milionario. (l.c.)