Scuole, disco verde al cibo portato da casa

21 Settembre 2018

La sentenza del Consiglio di stato: «Sono illegittimi i regolamenti comunali che lo vietano»

PESCARA . Porte aperte, a scuola, al cibo portato da casa. A “sdoganare” il cestino è stata la quinta sezione del Consiglio di Stato, che ha sancito un principio fondamentale: è illegittimo il regolamento comunale che introduce il divieto di consumare pasti diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica. Questo perché, sostengono i giudici amministrativi di appello, «il Comune non ha alcuna competenza a imporre prescrizioni ai dirigenti scolastici, limitando la loro autonomia con vincoli in ordine all’uso della struttura scolastica e alla gestione del servizio mensa». Una sentenza destinata a far discutere, anche in Abruzzo, visto che costituisce un precedente giurisprudenziale valido sull’intero territorio nazionale. E anche se la storia non nasce in Abruzzo, è certamente sovrapponibile a molte realtà scolastiche.
A sollevare il caso è la pronuncia con la quale il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del comune di Benevento contro una precedente sentenza del Tar Campania con la quale i genitori dei bambini che frequentano le scuole comunali, avevano già ottenuto ragione. I genitori, in particolare, si opponevano a una serie di delibere con le quali il comune aveva introdotto l’obbligatorietà, per tutti gli alunni delle scuole materne ed elementari del servizio di ristorazione scolastica, stabilendo anche che nei locali in cui si svolge la refezione scolastica non è consentito consumare cibi diversi da quelli forniti dall’impresa appaltatrice del servizio. Ciò sul presupposto che «il consumo di parti confezionati a domicilio o comunque acquistati autonomamente potrebbe rappresentare un comportamento non corretto dal punto di vista nutrizionale, oltre che una possibile fonte di rischio igienico sanitario».
Contro la sentenza di primo grado il comune ha proposto appello, rimediando un’altra sconfitta. Quel regolamento, hanno stabilito i giudici romani del Consiglio di Stato, « incide di per sé, in senso manifestamente limitativo nella sfera giuridica dei ricorrenti, ed è, come tale, idoneo ad arrecare agli stessi una lesione attuale e diretta: vuoi nella qualità di legali rappresentanti degli alunni toccati dalla disposizione; vuoi nella qualità propria di genitori, come tali titolari della primaria funzione educativa ed alimentare nei confronti dei figli e non solo dell’inerente formale obbligazione». (a.bag.)