Spiagge all’asta: in anteprima la legge che salverà le imprese

23 Giugno 2024

Le regole uniformi per i 19 Comuni della costa: l’equo indennizzo è il punto cardine

L’AQUILA. La Regione Abruzzo si fa parte attiva nel procedimento di rinnovo delle concessioni demaniali e con una delibera di indirizzo darà incarico al dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio del Dipartimento Territorio e Ambiente di redigere ed approvare il “bando tipo” a cui i 19 Comuni della costa abruzzese dovranno far riferimento nella predisposizione degli avvisi pubblici per l’assegnazione delle concessioni demaniali.
Siamo in grado di pubblicare in anticipo l’atto su cui hanno lavorato gli uffici dell’organo legislativo, che fanno capo al presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e dell’esecutivo, che afferiscono al presidente Marco Marsilio e al consigliere delegato al demanio marittimo, Nicola Campitelli.
I cardini su cui si basa l’atto di indirizzo sono otto con una sostanziale premessa che ne spiega i motivi e l’urgenza. «Dall’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di concessioni demaniali emerge in maniera chiara e inequivocabile l'obbligo della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento agli operatori economici privati delle concessioni», si legge innanzitutto sul documento.
«L’orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene compatibile con il diritto dell’Unione la sola proroga “tecnica” (31 dicembre 2024, ndr) per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, che deve essere avviata in presenza quantomeno di un atto di indirizzo volto ad indire le gare».
E ancora: «A causa della situazione di grande incertezza normativa e in attesa di un atto da parte del Governo è necessario procedere con urgenza per fornire necessarie indicazioni ai Comuni e agli operatori abruzzesi». In parole semplici: la Regione fa da apripista. Ed ecco gli 8 punti su cui si basa il “bando tipo” che permetterà di applicare requisiti uniformi in tutti i comuni per la scelta di nuovi concessionari e l’indennizzo degli uscenti.
1) L’affidamento delle concessioni deve avvenire sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità.
2) Fino al riordino della disciplina statale in materia, prevedere un’adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali attraverso la definizione di un equo indennizzo per il concessionario uscente da parte del subentrante in ragione del valore aziendale come attestato da una perizia giurata da un professionista abilitato a cura e spese del concessionario uscente, considerando sia il residuo ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del rapporto concessorio, autorizzati, ove necessario, dall’ente concedente, sia il valore reddituale dell’impresa turistico-balneare, come definita dalle leggi vigenti.
3) Adeguata valorizzazione dell'esperienza gestionale, tecnica e professionale, già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione.
4) Adeguata valorizzazione degli obiettivi connessi alla salute e sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale.
5) Pianificazione sostenibile delle strutture con gestioni tendenti alla massima riduzione dell’impatto ambientale e dell’inquinamento del mare. 6) Definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri: definizione della primalità per la valutazione delle domande concorrenti al fine di favorire l'accesso alle micro, piccole o medio imprese turistico-ricreative, sociali, sportive operanti in ambito demaniale marittimo; adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilità, e dell'idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili.
7) Valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario: della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare; previsione di clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente; previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici.
8) Indicazione del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale (una concessione), provinciale (due concessioni) e regionale (due concessioni).
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