Stadi aperti in Abruzzo, c’è l’ordinanza
Fino a mille posti all’aperto, 700 al chiuso (ma con deroghe in caso di piani sicurezza). Tutte le regole in vigore da oggi
PESCARA. Fino a mille spettatori negli impianti sportivi all’aperto, settecento al chiuso. Ma possibili deroghe alla presentazione di specifici piani per la sicurezza, come già fatto a Teramo. Vuol dire che sabato la gara Pescara-Chievo di serie B si giocherà col pubblico. Dopo l’accoglienza sperimentale di tifosi nelle amichevoli del Napoli a Castel di Sangro, in Abruzzo riaprono ufficialmente le porte degli stadi e degli altri impianti sportivi. Da oggi entra in vigore l’ordinanza numero 87 della Regione. Quell’ordinanza voluta dal presidente Marco Marsilio e attesa da lunedì scorso (diverse le modifiche apportate nelle ultime ore) per sfidare le imposizioni del governo Conte (per ora mille spettatori solo in serie A). L’ordinanza della Regione Abruzzo «autorizza la presenza di pubblico durante lo svolgimento di competizioni ed eventi sportivi, riconosciuti dalle relative federazioni, di carattere provinciale, regionale o nazionale».
POSTI PREASSEGNATI. La presenza di pubblico è ammessa esclusivamente negli impianti sportivi al chiuso e all’aperto nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da preassegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento. Ogni spettatore ha l’obbligo di occupare, per l’intera durata della competizione o dell’evento, esclusivamente il posto a sedere specificatamente assegnatogli, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto.
LE DISTANZE. Tra ogni spettatore seduto – a prescindere se si tratti di soggetti del medesimo nucleo familiare o di conviventi o di congiunti – va assicurata, a carico del soggetto gestore, una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro, con distribuzione quanto più ampia e omogenea degli spettatori su tutti gli spalti.
CAPIENZA MASSIMA. La capienza massima di pubblico ammessa è fissata, con riguardo agli impianti all’aperto e a quelli al chiuso, rispettivamente nel numero di 1.000 e di 700 persone. Il numero massimo degli spettatori dovrà essere definito dal soggetto gestore dell’impianto in base alla capienza degli spazi disponibili, in modo che sia assicurato il distanziamento interpersonale. Va inoltre evitato l’affollamento nelle fasi di accesso o deflusso all’impianto.
MASCHERINE. Gli spettatori devono indossare la mascherina per tutta la durata della competizione o dell’evento, se al chiuso; all’aperto la mascherina va indossata dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e, comunque, ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
BIGLIETTI. Deve essere favorito l’utilizzo di tecnologie digitali automatizzando i processi organizzativi e partecipativi (esempio sistema di prenotazione, pagamento biglietti, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi) per evitare prevedibili assembramenti e consentire comunque la registrazione degli spettatori, che deve essere in ogni caso effettuata e mantenuta dai responsabili per 14 giorni, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, in modo da assicurare il tracciamento dei contatti a richiesta delle autorità competenti.
NIENTE STRISCIONI. Il soggetto gestore deve attivare sufficienti varchi per l’accesso del pubblico all’impianto, così da evitare assembramenti nel momento del controllo della temperatura e dei biglietti d’ingresso. È vietato introdurre all’interno degli impianti striscioni, bandiere o altro materiale. Il soggetto gestore deve attivare un apposito servizio con personale dedicato all’assistenza al pubblico ed al controllo del rispetto delle misure comportamentali nell’ambito dell’impianto.
SCAGLIONAMENTI. È obbligatorio, in particolare, lo scaglionamento, a gruppi, degli spettatori nelle fasi di accesso alla competizione o evento sportivo e di deflusso al termine della stesso, tramite un programma definito, coordinato dal personale dedicato all’assistenza al pubblico.
LE RESPONSABILITÀ. Il soggetto gestore si impegna, sotto la propria responsabilità, alla corretta e rigorosa applicazione delle disposizioni vigenti e alla vigilanza sul loro rispetto da parte di tutti i soggetti interessati. L’attività svolta e le misure adottate devono essere oggetto di una relazione illustrativa analitica che il gestore della competizione o dell’evento tiene a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.
LE DEROGHE. In base all’ordinanza, i soggetti gestori, in caso prevedano il superamento del limite massimo di 1.000 spettatori negli impianti all’aperto e di 700 spettatori negli impianti al chiuso, sono tenuti a redigere un “Piano operativo-Emergenza Covid19” contenente adeguati dettagli sulla scelta operata e sulle relative soluzioni tecniche e gestionali che verranno adottate. Piano che deve essere approvato dal Dipartimento sanità della Regione sotto la supervisione del Gruppo tecnico scientifico. Resta in capo al gestore dell’impianto la responsabilità circa l’eventuale mancato rispetto di quanto stabilito nell’ordinanza.
COSÌ A TERAMO. Chi un “Piano operativo gestionale-emergenza Covid19” ce l’ha già è il Teramo calcio ed è relativo alle gare del campionato di serie C che si svolgeranno allo stadio “Bonolis. Con l’ultima ordinanza la Regione ha «preso atto» dell’esistenza del piano. Di fatto autorizzando il Teramo a ospitare fino a un massimo di 1.345 spettatori a gara.

