Superbonus 110%, le agevolazioni: lavori sul tetto e cambio infissi

9 Settembre 2021

La normativa riguarda un’ampia gamma di lavori edili ed è stata sottoposta a diverse modifiche Le risposte dell’Enea ai dubbi sulla coibentazione e sulla forma e dimensioni di porte e finestre

Tetti, infissi ed ecobonus: continuano i chiarimenti per fare piena luce su un argomento non privo di punti controversi. Quando la coibentazione del tetto rientra nel superbonus 110%? E ancora: che forma e dimensioni devono avere gli infissi per usufruire del superbonus 110% applicato per il cambio di infissi? Scopriamolo insieme dopo che l’Enea ha portati i problemi all'attenzione del ministero per la Transizione ecologica.
SUPERBONUS ED ENEA
La normativa del superbonus riguarda un’ampia gamma di lavori edili e nel tempo è stata sottoposta a diverse modifiche. Per queste ragioni Enea (l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha fornito alcuni chiarimenti.
COIBENTAZIONE
DEL TETTO: I DUBBI
Gli interventi per la coibentazione del tetto, come afferma la legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020), sono agevolabili “senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. È questa affermazione che ha creato confusione e diverse interpretazioni (non sempre corrette) riguardo il suo significato: infatti uno dei presupposti per ottenere l’agevolazione sugli interventi di efficientamento energetico, fino ad ora, è sempre stato che l’isolamento riguardasse una parte che separa un ambiente riscaldato dall’esterno. Non era quindi chiaro se il tetto debba delimitare un ambiente riscaldato o se l’agevolazione fosse riconosciuta anche nei casi in cui, tra il tetto e l’ambiente riscaldato, ci sia uno spazio non riscaldato come può essere il caso di un sottotetto non abitabile.
IL CHIARIMENTO DELL’ENEA
Per quanto riguarda questo punto, cioè i lavori di adeguamento del tetto, si presentano due principali casistiche. Se questo separa l’esterno dell’edificio da un vano riscaldato, allora la coibentazione è agevolabile con il suberbonus. Se diversamente il tetto separa l’esterno della struttura da un vano freddo (come un semplice solaio o un sottotetto), il bonus è percepibile nel caso in cui si decidesse di non eseguire la coibentazione del solaio sottostante.
COME CONTEGGIARE
I LAVORI
PARZIALMENTE SVOLTI
L’Enea ha inoltre precisato che i lavori trainanti eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inseriti come spesa negli stati di avanzamento lavori (Sal). Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.
CAMBIO INFISSI
Il superbonus 110% è riconosciuto per il cambio infissi anche se avranno una differente superficie, a patto che venga rispettato il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti. Inoltre, per i lavori diversi da demolizione e rifacimento è possibile applicare il superbonus anche se prevedono lo spostamento e una diversa dimensione degli infissi, sempre a patto però che la superficie totale a lavori finiti sia minore o uguale di quella precedente. Sostanzialmente, quindi, la detrazione è vincolata al miglioramento dell’efficienza energetica. «L'intervento su serramenti e infissi, per beneficiare dell’ecobonus», precisa l’Enea, «deve configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti (parti che influenzano l'isolamento termico) e non come nuova installazione. Nel rispetto dei requisiti previsti può riguardare anche la sostituzione del solo vetro. Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi».
ALTRI INTERVENTI
Per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'ecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella precedente. La materia è oggettivamente tecnica e i requisiti specifici da soddisfare sono sintetizzati nel vademecum “Serramenti e infissi” relativo all’ecobonus, disponibile all’indirizzo: https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/vademecum.html” che sono riassunti in questo principio: sostituzione di finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e o verso vani non riscaldati che rispettano i requisiti di trasmittanza termica u (w/m2k). In sintesi la detrazione è vincolata dal rispetto del principio del risparmio energetico, che sta alla base della disciplina agevolativa.
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