Superbonus 110%, tutte le novità: ecco come cambiano le scadenze

9 Novembre 2021

La detrazione maggiorata può essere chiesta per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 Dal 2022 la cessione del credito di imposta e lo sconto in fattura non si applicano a tutti gli altri bonus

Con la proroga del Superbonus 110% nella legge di Bilancio, è cambiata una serie di regole per quanto concerne la fruizione della detrazione per i lavori edilizi ritenuti trainanti e quelli di minore entità, indicati anche come trainati, che devono essere svolti contestualmente. L’orizzonte temporale per la conclusione del beneficio è, adesso, il 2023 ma c’è una serie di adempimenti e scadenze in calendario da tenere a mente per non perdere il diritto all'agevolazione. Il superbonus può essere chiesto per le spese documentate sostenute, dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, per la riqualificazione energetica di condomini e case singole, fino al 31 dicembre 2022 per condomini e ville singole, in quest'ultimo caso a patto che si tratti di prima casa e il nucleo familiare abbia un Isee fino a 25mila euro. Il termine ultimo per la detrazione piena al 100% slitta al 31 dicembre 2023 per i condomini; nel 2024 scenderà al 70%.
SPESE AMMISSIBILI
La detrazione maggiorata, al 110%, può essere chiesta per le spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali (interventi trainanti), sulle singole unità immobiliari (interventi trainati) e su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, situate all’interno di edifici plurifamiliari (interventi trainanti e trainati). Per unità immobiliare funzionalmente indipendente si intende quella dotata di almeno tre delle seguenti caratteristiche: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, per l’energia elettrica e di climatizzazione invernale. Non possono fruire dell’agevolazione gli interventi su unità residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico), ma solo per le unità non aperte al pubblico, a seguito della modifica introdotta dal decreto Agosto. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su ospedali, case di cura e conventi, a condizione che i beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
ABITAZIONI ATER
Il termine per l’agevolazione fiscale è fissato al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati sulle abitazioni Ater e per quanto riguarda gli enti che hanno le stesse finalità sociali per i quali, alla data del 30 giugno 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La legge di Bilancio 2022 ha confermato questo orizzonte temporale e i requisiti richiesti.
LE SCADENZE
Il Superbonus spetta, attualmente, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 da persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà per i quali, al 30 giugno 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. La Manovra 2022 introduce modifiche a questa normativa, prevedendo una proroga di sei mesi per le unità immobiliari unifamiliari e plurifamiliari. Si passa, quindi, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Nel caso delle abitazioni singole e delle ville, le stesse devono risultare prima casa e l'Isee del nucleo familiare non deve superare i 25mila euro. La detrazione piena spetta, inoltre, per lavori effettuati da persone fisiche su unità immobiliari per le quali al 30 settembre 2021 è stata presentata la Cila o con titolo abilitativo in via di acquisizione.
I CONDOMINI
Per i condomini la detrazione del 110% spetta, attualmente, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. La legge di Bilancio estende la maxi-detrazione al 31 dicembre 2023 con le attuali aliquote, mentre per le spese sostenute nel 2024 il superbonus scala al 70%.
DUE OPZIONI
Dal 2022, cessione del credito d’imposta e sconto in fattura si applicano solo al superbonus e non più anche agli altri bonus edilizi: la legge di Bilancio non ha prorogato le due opzioni alternative all’utilizzo delle detrazioni in dichiarazione dei redditi, se non per la maxi-detrazione al 110%. Il riferimento legislativo è l’articolo 121 del decreto legge 34 del 2020, che ha permesso per il 2020 e il 2021 di utilizzare lo sconto in fattura direttamente da parte di chi effettua i lavori, oppure la cessione del credito alle banche o ad altri soggetti abilitati anche per ristrutturazioni edilizie, riqualificazione energetica, bonus facciate, impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. La Manovra proroga le due opzioni solo per i lavori di isolamento termico delle superfici, sostituzione impianti di climatizzazione, lavori antisismici. A questi interventi trainanti, possono essere accompagnate altre opere "trainate", che continuano a usufruire, ma soltanto se abbinate ai precedenti lavori, della cessione del credito o dello sconto in fattura.