Superbonus, altre novità per avere sconti del 110%

Edifici con più unità di uno stesso proprietario e immobili di Onlus e associazioni: l’Agenzia delle Entrate pubblica tutti i chiarimenti su come compilare le richieste
PESCARA. Cessione del credito e sconto in fattura, l'Agenzia delle Entrate aggiorna le faq, cioè i chiarimenti alle domande più frequenti poste dai contribuenti. Le nuove istruzioni sul Superbonus 110% sono state pubblicate dall’Agenzia il 12 ottobre scorso e riguardano in particolare la comunicazione per i lavori sugli edifici composti da più unità immobiliari posseduti da un unico proprietario e le regole previste per Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
UNICO PROPRIETARIO.
Nel primo caso l’Agenzia delle Entrate chiarisce che bisogna procedere compilando e inviando per ogni intervento e per ciascuna unità immobiliare diverse comunicazioni. In alternativa è possibile inviare una sola comunicazione, così come previsto in caso di condominio minimo senza amministratore. Nel frontespizio del modello bisognerà indicare il codice fiscale del proprietario come condomino incaricato alla trasmissione. Entrando nel pratico, occorre compilare sulla modulistica i quadri A, B e C (sezione II) e D della comunicazione, e tra i dati da inserire vi saranno: il codice fiscale del proprietario quale beneficiario della detrazione per la quale si intende optare per la cessione del credito; le unità immobiliari; i dati catastali.
ASSOCIAZIONI NO PROFIT.
Nel secondo caso, quello delle Onlus, è l’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge numero 34 del 2020 a prevedere che i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari siano moltiplicati per il rapporto tra superficie complessiva dell’immobile e superficie media di una unità abitativa immobiliare. Il calcolo, che appare complesso, è comunque facilmente ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.
A specifiche condizioni la regole sopra esposta consente quindi di beneficiare di un limite di spesa più alto per i lavori effettuati, «pari a quello ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari», sottolinea l’Agenzia, «moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui si compone il fabbricato stesso».
Occorre anche sapere che per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura sarà necessaria una comunicazione per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, secondo il modello previsto per gli interventi sulle singole unità immobiliari, in base al numero di unità abitative “virtuali” necessario per l’applicazione del limite di spesa maggiorato.
La spesa complessivamente sostenuta dovrà essere distribuita tra le varie comunicazioni, così come il credito trasferito ai vari cessionari/fornitori, indicando in ciascuna di esse gli stessi dati catastali. Ma è possibile utilizzare in alternativa anche la comunicazione avvalendosi delle indicazioni previste per il condominio minimo senza amministratore, «inserendo nel quadro A un numero di unità immobiliari “virtuali” tale da ottenere un limite di spesa compatibile con la spesa complessivamente sostenuta, e nei quadri B, C (sezione II) e D gli stessi dati catastali e il codice fiscale dell’ente come beneficiario». (u.c.)

