Superbonus per la casa I risparmi fino al 2022 

Le novità su chi può richiederlo e quali lavori si possono fare 

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 il superbonus al 110%. Per lavori di efficientamento energetico, miglioramento sismico e acquisto di immobili antisismici la misura agevolativa è valida al 30 giugno del prossimo anno. Solo per i condomìni, che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, può essere estesa per altri sei mesi. La proroga riguarda, in particolare, ecobonus, sismabonus, sismabonus acquisto e bonus per il fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, con la possibilità di intervenire anche sugli edifici danneggiati dal sisma. RECUPERO IN 4 RATE. C'è un'importante novità: la parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché 5. Prorogate a tutto il 2022 anche le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito. È quanto prevede la legge di Bilancio 2021 entrata in vigore il 1° gennaio scorso.
Le ulteriori misure sono finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
NOVITÀ E CHIARIMENTI. Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (Ater) per i quali, al 31 dicembre 2022, viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Ma ci sono anche delle novità in termini di requisiti di accesso all’agevolazione. Saranno ammessi all'agevolazione gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Un altro punto critico risolto è quello della definizione del concetto di "funzionalmente indipendente": la legge di Bilancio spiega che «una unità immobiliare potrà ritenersi tale se dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale».
STOP ALLE BARRIERE. Tra le novità inserite, la previsione per cui gli interventi di coibentazione del tetto possono essere considerati trainanti, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.
Sono, inoltre, inclusi tra i beneficiari del superbonus gli edifici privi di asseverazione energetica (Ape) perché sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.
Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65. Inoltre, la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici stessi.
DANNI DEL SISMA. Il superbonus varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti gli eventi sismici, che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Quanto all'installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche negli edifici, se realizzati insieme a uno degli interventi trainanti, vengono stabiliti tre limiti di spesa: 2mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno; 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine; 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine. La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare.
DELIBERE CONDOMINIALI. Alla regola già in vigore sulla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale, riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio), viene aggiunta la precisazione che «per la validità delle deliberazioni aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole». IL RUOLO DEI TECNICI. Si chiariscono anche i dubbi sull’obbligo di assicurazione per i professionisti: non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500mila euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell’articolo 119 del decreto Rilancio. E si aprono opportunità lavorative anche nei comuni: per l’anno 2021 potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività. Anche le Ater riceveranno un milione di euro, per quest'anno, per far fronte ai costi per le esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali.
EQUO COMPENSO. Un’altra recente novità che interessa i professionisti che lavorano con il superbonus 110% è l’introduzione dell’obbligo, per istituti di credito e altri intermediari finanziari che acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio dell’equo compenso.
Questa norma è contenuta nella legge di conversione dei decreti Ristori.