Tassa sui rifiuti, tutte le esenzioni

La Tari non si paga nelle case disabitate senza utenze e arredi. Ridotta nelle seconde abitazioni
L’AQUILA. Non tutti devono pagare la Tari, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Esistono una serie di eccezioni, che esonerano i contribuenti dal versamento. È il caso delle abitazioni vuote, con utenze staccate e senza arredi, e delle aree scoperte pertinenziali.
E chi è in affitto? L’inquilino è obbligato a pagare la Tari in caso di detenzione dell’abitazione per oltre 6 mesi. Ma si può chiedere una riduzione della tassa sui rifiuti quando il servizio di raccolta è insufficiente e quando le strade delle nostre città sono piene di spazzatura.
I CASI DI ESONERO. Entro la fine del mese di aprile, i contribuenti dovranno pagare la prima rata della tassa rifiuti per il 2021, ma prima di eseguire il versamento è bene verificare quando la Tari non è dovuta. Molti comuni hanno provveduto con ordinanze locali a ridurre la tassa, ma ci sono regole generali che riguardano le esenzioni in caso di casa disabitata, se il possessore è residente all’estero o per le aree adibite ad uso stagionale.
Non paga la Tari chi dimostra che il locale è inidoneo a produrre rifiuti, in quanto oggettivamente inutilizzabile. Sono escluse dall’imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
CASA DISABITATA. Se la casa non è abitata, la Tari non va pagata, ma per poter richiedere l’esenzione è necessario rispettare due condizioni: all’interno dell’immobile non devono essere attive le utenze di gas, luce e acqua e non dovranno esserci arredi. In altri termini, è necessario provare che la casa non è adatta ad ospitare nessuno. Basta la presenza o degli arredi o di una sola utenza ad impedire al contribuente di poter beneficiare dell’esonero dal pagamento della Tari per il 2021.
SECONDE ABITAZIONI. Discorso diverso riguarda la Tari sulla seconda casa utilizzata soltanto per pochi mesi all’anno. In questo caso la Tari si paga, ma non in misura piena bensì ridotta. Per i non residenti, che vivono per la maggior parte dell’anno in un’altra abitazione, il comune deve applicare una riduzione dell’imposta. Solitamente sono le delibere a stabilirne la misura percentuale ma, in caso contrario, sarà necessario presentare ricorso.
La riduzione della Tari prevista per le case utilizzate soltanto pochi mesi all’anno è uno dei casi richiamati nello specifico dalla legge di Stabilità 2014, nella quale al comma 659 viene previsto che «il Comune può stabilire esenzioni o riduzioni nei casi di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero e fabbricati rurali ad uso abitativo».
CHI VIVE IN AFFITTO. Tra inquilino e proprietario a chi spetta pagare la Tari? La norma è abbastanza chiara: per capire a chi spetta l’esborso della Tari bisogna considerare il tempo di permanenza nell’immobile. L’inquilino è obbligato a pagare la Tari in caso di detenzione di durata superiore a 6 mesi. Altrimenti, la tassa non è a carico dell’utilizzatore, ma resta esclusivamente in capo al proprietario.
RIDUZIONE DELLA TASSA. Oltre alle esenzioni, la legge prevede alcune situazioni in cui è possibile richiedere la riduzione della Tari. La tassa sui rifiuti si paga soltanto in parte quando il servizio di raccolta è effettuato in violazione della legge o quando i cassonetti della spazzatura sono troppo distanti dalla propria abitazione, quando il servizio di raccolta dei rifiuti è insufficiente e se le strade della città sono piene di spazzatura. In questi casi la Tari è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa.
Lo stesso sconto dell’80% spetta per interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente. La Tari può, inoltre, essere ridotta nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta. (m.p.)

