Tasse, nuovo modello 730 Cambiano Irpef e sconti

Dalle nuove aliquote alle detrazioni massime per lavoratori e pensionati
PESCARA. Cambia il 730. Il 6 febbraio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la denuncia dei redditi. Le principali novità riguardano le regole sull’Irpef e sulle detrazioni per lavoro e figli a carico. Cambia anche il cosiddetto “quadro E”, riservato alle detrazioni fiscali e agli oneri per spese, dove spiccano i bo nus edilizi tra cui, soprattutto, il Superbonus, che ha peraltro subito numerose modifiche durante lo scorso anno.
La guida che segue sintetizza le principali novità riportando anche modalità e scadenze per la presentazione della denuncia dei redditi.
LA NUOVA IRPEF.
Il modello 730 interessa una platea ampia di contribuenti, in modo particolare i lavoratori dipendenti e i pensionati. Per questi sono cambiate radicalmente le regole di calcolo dell’Irpef dopo la riforma introdotta a partire dal primo gennaio del 2022. Pertanto, nella liquidazione delle imposte a carico del sostituto d’imposta o del soggetto che presta assistenza fiscale (Caf o professionista) si dovrà tener conto delle nuove aliquote e nuovi scaglioni Irpef, e delle nuove detrazioni per lavoro.
Riguardo al primo punto, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle aliquote e la ridefinizione degli scaglioni. In sintesi, mentre la prima aliquota è confermata al 23% fino a 15.000 euro, la seconda aliquota si è abbassata dal 27% al 25%; la terza è passata dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono ora tassati al 43%.
Si ricorda anche che, in merito al cuneo fiscale, a partire dal 1° gennaio 2022, è passato da 28.000 a 15.000 euro il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura annua di 1.200 euro. Comunque, il trattamento integrativo viene riconosciuto anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di alcune condizioni.
DETRAZIONI: COSA CAMBIA.
Di seguito le quattro novità.
1) Per i lavoratori dipendenti è stato innalzato a 15.000 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi da lavoro dipendente pari a 1.880 euro. La detrazione spettante è aumentata di 65 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 euro e 35.000 euro.
2) Per i pensionati è stato innalzato a 8.500 euro il limite di reddito per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi di pensione pari a 1.955 euro.
La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 25.001 e 29.000 euro.
3) Per chi altri redditi assimilati è stato innalzato a 5.500 euro il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione per redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e altri redditi pari a 1.265 euro.
La detrazione spettante è aumentata di 50 euro se il reddito complessivo è compreso tra 11.001 e 17.000 euro.
4) Per ciò che riguarda le nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico, entra in gioco l’assegno unico universale. Di conseguenza, dal 1° marzo 2022, resta in vigore solo la detrazione pari a 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.
CREDITI D’IMPOSTA.
Eccoli riassunti in sette punti.
1) Dal 1° gennaio 2022, per le spese sostenute per interventi direttamente finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.
2) Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, è riconosciuta una detrazione pari al 20% del canone di locazione. L’importo della detrazione non può eccedere 2.000 euro.
3) Per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo.
4) È previsto un credito d’imposta per le spese sostenute per l’attività fisica adattata a coloro che ne fanno richiesta dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
5) È riconosciuto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Vale per coloro che ne fanno richiesta dal 1° al 30 marzo 2023 tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
6) Per le erogazioni liberali in denaro alle Its Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse.
L’importo del credito d’imposta è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni Its Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in tre quote annuali.
7) Infine per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è possibile beneficiare del credito d’imposta che spetta per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.
LE SCADENZE.
Per la presentazione del 730, il contribuente può servirsi della dichiarazione precompilata che può inviare direttamente o delegando un Caf o professionista. La dichiarazione precompilata può essere inviata con o senza modifiche. Resta sempre valida la vecchia modalità di presentazione del modello compilato in modo ordinario. Per quanto riguarda i termini di presentazione, occorre ricordare cinque date.
15 giugno 2023 per le dichiarazioni presentate dal contribuente al Caf, al rofessionista oppure al sostituto entro il 31 maggio 2023.
29 giugno 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al Caf/professionista o al sostituto dal primo al 20 giugno 2023.
24 luglio 2023 (il 23 capita di domenica), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al Caf/professionista o al sostituto dal 21 giugno 2021 al 15 luglio 2023.
15 settembre 2023, per le dichiarazioni presentate dal contribuente al Caf/professionista o al sostituto dal 16 luglio 2023 al 31 agosto 2023.
2 ottobre 2023 (il 30 settembre capita di sabato), per le dichiarazioni presentate dal contribuente al Caf/professionista o al sostituto dal primi al 30 settembre 2023. Sempre entro il 2 ottobre 2023 va presentata la dichiarazione direttamente dal contribuente.
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