Tra un mese la legge che salva la privacy

25 Aprile 2018

È vietato alle imprese conservare per sempre le informazioni o cederle senza consenso. Sanzioni record fino a 20 milioni

PESCARA . Sarà capitato a molti, durante un “giretto” al centro commerciale, di fornire i propri dati a un promoter che vende salviette miracolose, e ritrovarsi poi subissati di e-mail e messaggi da parte di aziende che producono pentole prodigiose, motori ad aglio, olio e peperoncino, e gelati dimagranti.
Sì, perché hanno firmato quella clausola piccola piccola, che neanche si vede, con la quale autorizzano il titolare al trattamento dei dati a “cederli” a scopo di marketing.
LO SPARTIACQUE. A partire dal 25 maggio non sarà più così. Da quella data, infatti, entrerà in vigore in tutti i Paesi europei il nuovo regolamento comunitario che sostituisce il codice della privacy, e che detta regole più severe per coloro che raccolgono, detengono e utilizzano i dati sensibili dei cittadini.
SIGNORI, SI CAMBIA. Per prima cosa, le informative che saranno sottoposte ai cittadini dovranno essere chiare: niente paroloni incomprensibili, formule alchemiche, sofismi giuridici. Chi sottoscrive l’informativa dovrà essere realmente informato su come verranno trattati i dati, da chi, se verranno forniti ad altre aziende e quali. Se il consumatore non è d’accordo, può negare il consenso, e i dati non potranno essere ceduti.
QUANTO TEMPO. Finisce l’era del tempo indeterminato, nel senso che i dati acquisiti non potranno essere conservati per sempre. Bisognerà indicare il momento nel quale le informazioni usciranno dalla banca dati. Superata quella tale data il trattamento dei dati sarà illegittimo, con tutto quello che ne consegue in termini penali e civili.
IL CONSENSO. La regola del silenzio-assenso non vale. Il consenso dovrà essere espresso in maniera chiara e inequivocabile. Se l’azienda non lo ha ottenuto in questo modo, in tempi precedenti, dovrà chiedere al cliente una nuova autorizzazione al trattamento dei dati.
LA REVOCA. Chi cambia idea può chiedere in qualsiasi momento la revoca, e quindi anche la cancellazione di tutti i dati in possesso dell’azienda, che non potrà continuare a utilizzarli.
I MINORI. Per chi ha meno di 16 anni è necessaria l’autorizzazione da parte dei genitori o di chi “ne fa le veci”, come era scritto una volta sulle vecchie pagelle scolastiche. La prescrizione vale anche per quanto riguarda i servizi online e sui social media.
DIRITTO ALL’OBLIO. Il nuovo regolamento europeo stabilisce che il consumatore possa chiedere la cancellazione dei propri dati quando questi non siano più necessari allo scopo per il quale erano stati comunicati.
LA PORTABILITÀ. Non più solo il gestore elettrico, telefonico, o il mutuo. A partire dal 25 maggio 2018 anche per i dati potrà essere richiesto il trasferimento da una banca dati a un’altra. Grazie al nuovo regolamento si potrà cambiare il provider della propria casella di posta elettronica, portandosi dietro tute le informazioni memorizzate (come mail e contatti).
LA RESPONSABILITÀ. Il regolamento fissa un principio cardine: chi detiene i dati ne è responsabile, anche in caso di “data breach”, cioè in caso di furto a seguito di un attacco informatico. Nella malaugurata ipotesi che il titolare del trattamento dei dati ne subisca il furto, dovrà immediatamente comunicarlo al Garante e ai diretti interessati.
LE SANZIONI. Chi non lo farà andrà incontro a sanzioni che vanno da 20 milioni di euro fino al 4% del fatturato.
IL REGISTRO. Il regolamento istituisce a il registro dei trattamenti, un documento all’interno del quale bisognerà indicare le caratteristiche del titolare de del responsabile del trattamento dei dati. Non sono obbligate a tenere il registro le piccole e medie imprese con meno di 250 dipendenti.
GLI ESEMPI. Una società con sede nell’Ue fornisce servizi di viaggio a clienti che risiedono nei paesi baltici e a tal scopo tratta i dati personali di persone fisiche.
È il classico esempio , riportato anche sul sito della Commissione Ue, che rientra nella nuova disciplina, che non si applica, invece, se «una persona utilizza la propria rubrica privata per invitare gli amici via e-mail a una festa che sta organizzando (eccezione domestica)».