Udienze civili al tempo del Covid Così i tribunali fissano le norme

PESCARA. Dal 12 maggio le attività dei tribunali abruzzesi riprenderanno, in maniera graduale e sulla base di un protocollo che, con un grosso lavoro di partecipazione, è stato stilato da tutti i...
PESCARA. Dal 12 maggio le attività dei tribunali abruzzesi riprenderanno, in maniera graduale e sulla base di un protocollo che, con un grosso lavoro di partecipazione, è stato stilato da tutti i presidenti dei distretti abruzzesi, dai procuratori della Repubblica, dal procuratore generale Pietro Mennini, dalla presidente della Corte d'appello dell'Aquila Fabrizia Francabandera, e con la partecipazione dei presidenti degli Ordini degli avvocati.
I PROTOCOLLI Si tratta di tre distinti protocolli che riguardano solo il settore civile, fino al 31 luglio, data stabilita per il termine dell'emergenza, dopo la proroga di un altro mese stabilita rispetto a quella originaria del 30 giugno. «In linea con le direttive del ministero della Giustizia e con il Consiglio superiore della magistratura si riparte», spiega il presidente del tribunale di Pescara, Angelo Mariano Bozza, «anche se in maniera graduale, tenuto conto delle condizioni epidemiologiche. Dopo la sospensione dei termini che vale fino all'11 maggio, durante la quale sono state trattate soltanto le urgenze, è stata programmata questa ripresa di alcuni procedimenti, molti dei quali verranno trattati in videoconferenza da remoto laddove possibile, ma anche in via ordinaria, sempre nel rispetto della sicurezza. I protocolli predisposti per l'intero distretto disciplinano tutto ciò che si potrà fare e in che maniera».
TOGATI E ONORARI In questa fase tutto verrà trattato dai giudici togati, mentre la ripresa del lavoro per i giudici onorari è stata decisa dopo il primo giugno, quando si pensa di aumentare le materie che possono essere trattate dai giudici. I tre protocolli riguardano la materia fallimentare, che ha visto il contributo principale del tribunale di Avezzano; il civile, predisposto dal tribunale di Pescara; il settore lavoro, curato in particolare dal tribunale di Vasto. Un lavoro complesso e integrato dai suggerimenti di tutti i vertici del distretto abruzzese. Protocolli molto articolati che, così come stabilito, potranno comunque essere resi più fruibili da ciascun tribunale in base alle singole esigenze. «Ciascun presidente di tribunale», è riportato in calce a ogni protocollo, «in base alle condizioni epidemiologiche del circondario di competenza e del personale amministrativo disponibile, ferme le modalità delle diverse procedure per la tenuta delle udienze come stabilite dal presente protocollo, potrà variare, nel periodo di efficacia del provvedimento presidenziale, gli oggetti dei procedimenti da trattare e la loro decorrenza temporale». Dunque, il quadro generale adesso esiste, così come la possibilità per ciascun tribunale di apportare accorgimenti in base alle proprie esigenze.
UDIENZE DA REMOTO Le udienze da remoto del civile, così come per il lavoro e la fallimentare, sono state disciplinate nei minimi particolari per quanto riguarda i collegamenti, la presentazione delle conclusioni, la discussione orale, la valutazione delle richieste dei procedimenti cautelari, per i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto. Disciplinate anche le udienze civili tramite trattazione scritta. Per il settore lavoro sono state date indicazioni sui procedimenti la cui trattazione è esclusa fino al 31 luglio, che sono poi quelli che richiedono la presenza di ulteriori soggetti rispetto ai difensori, quali ad esempio quelli fissati per l'escussione dei testimoni, per l'espletamento dell'interrogatorio formale e per la comparizione del Ctu, in particolare quelli che prevedono la sottoposizione della parte ricorrente a visita medica o comunque quelli che sono in contrasto con l'esigenza di evitare i contatti ravvicinati, «tanto più che spesso i ricorrenti», spiega il protocollo, «sono soggetti di età avanzata e in condizioni di salute precaria».
FALLIMENTI Articolato il protocollo fallimentare dove si fa una distinzione tra le istanze di pre-fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9 marzo e il 30 giugno prossimo per le quali dal decreto liquidità è stata sancita l’improcedibilità con l'unica eccezione per quelle istanze proposte dal pm che chieda l'emissione di una misura cautelare. Sempre nell'ambito della pre-fallimentare, è stato stabilito che "quelle precedenti al 9 marzo si devono ritenere perfettamente procedibili». Disciplinata in maniera accurata anche la materia dei concordati preventivi e delle esecuzioni immobiliari, così come l'attività di «apposizione dei sigilli, trattandosi di atto urgente, non è soggetto di sospensione, purché possa essere trattata nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie indicate dal ministero della Salute».

