Via al minicondono per società e associazioni dilettantistiche sportive

31 Ottobre 2018

I soggetti interessati potranno presentare una dichiarazione integrativa  finalizzata alla correzione di errori od omissioni per le annualità 2013-2016

L’articolo 7 del Decreto Fiscale è relativo alle associazioni sportive dilettantistiche (Asd) ed alle società sportive dilettantistiche (Ssd) iscritte al Coni. Queste ultime potranno presentare una dichiarazione integrativa, finalizzata alla correzione di errori od omissioni dichiarative, in relazione alle annualità 2013 - 2016 (ove non già interessate dall’avvio di un controllo; dalla notifica di un avviso di accertamento o dalla presenza di un contenzioso tributario). L’integrazione degli imponibili, in ogni modo, sarà assoggettata a precisi limiti quali: a) soglia utile per l’integrazione fissata a 30.000 euro di imponibile annuo. Nel caso in cui l’Asd/Ssd avesse omesso la presentazione della dichiarazione anche per una sola delle annualità in parola, non risulterebbe legittimata alla proposizione della dichiarazione integrativa; b) relativamente ai maggiori imponibili “integrati”, ai fini delle imposte diverse dall’Iva (dirette; Irap, ma anche ritenute e contributi previdenziali), i medesimi sconteranno l’applicazione di un’aliquota sostituiva del 20%. L’Iva dovrà invece essere corrisposta nella misura dettata dall’applicazione dell’aliquota media (oppure ordinaria, se non fosse possibile individuare quella media), senza che vengano applicate relative sanzioni ed interessi.
I soggetti interessati potranno provvedere, entro il 31 maggio 2019, all’inoltro della summenzionata dichiarazione integrativa, e questo per ciascuna delle quattro annualità interessate. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione (entro il 31 luglio 2019) oppure attraverso il frazionamento in dieci rate a cadenza semestrale (pagamento prima rata: 30 settembre 2019). Nell’evenienza in cui si venisse meno a detto pagamento, verrebbero richieste le imposte dovute sulla base dei maggiori imponibili, così come “integrati” alla luce della presentazione della dichiarazione (che, è bene rammentarlo, non preclude l’effettuazione di successivi controlli; né, tanto meno, pone al riparo dall’eventuale insorgenza di responsabilità penali per i comportamenti adottati in precedenza).
Ove fossero stati notificati atti impositivi ancora impugnabili al 24 ottobre 2018, l’Asd/Ssd potrà mettersi in regola pagando il 50% delle maggiori imposte accertate (100% in caso di Iva), oltre al 5% delle sanzioni inflitte e degli interessi. Tali soggetti potranno anche definire le proprie liti fiscali.
Se all’entrata in vigore del Decreto Fiscale (il 24 ottobre 2018): a) la causa pendeva in Ctp: pagando il 40% dei tributi controversi oltre al 5% di sanzioni ed interessi; b) in caso di vittoria contro l’Af con sentenza non ancora passata in giudicato: il 10% del valore della lite oltre al 5% delle sanzioni e degli interessi; c) in caso di sconfitta contro l’Af con sentenza non ancora passata in giudicato: il 50% dei maggiori tributi oltre al 10% di sanzioni ed interessi. Sarà vietata la definizione delle liti fiscali pendenti e degli atti impositivi ancora impugnabili, ove la sommatoria di ciascuna delle imposte contestate o accertate, per ciascuna annualità, superi i 30.000 euro. Nel caso in cui risultasse superata tale soglia, verrebbe in ogni modo garantita la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti generalmente previste per gli altri contribuenti.
* Avvocato tributarista
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