Il Tribunale delle imprese dà ragione a Sebastiani

26 Ottobre 2018

I giudici: «Irregolarità sanate o irrilevanti». Iannascoli va in appello

PESCARA. Il tribunale delle imprese dell'Aquila rigetta il ricorso presentato dall'ex ad del Pescara Calcio, Danilo Iannascoli (presente in società con il 27,6 per cento tramite la Cimmav), e dà ragione al presidente Daniele Sebastiani. Che, quindi, si aggiudica il primo round del braccio di ferro all’interno del club biancazzurro.
Non ci sarà nessuna nomina di amministratore giudiziario come richiesto dal ricorrente sulla base di presunti falsi in bilancio relativi alle annualità 2015-2016 della società calcistica Delfino Pescara 1936.
Diciassette pagine di sentenza, depositate ieri, con le quali i giudici aquilani rigettano punto per punto le presunte irregolarità che l'ex amministratore delegato aveva evidenziato e che in parte erano peraltro state confermate dall'ispettore Massimo Mancinelli, nominato dallo stesso tribunale per accertare la regolarità o meno di quei bilanci. «Gran parte di esse», si legge in sentenza, «risultano infatti sanate tramite l'approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2017. Le "irregolarità" invece riscontrate risultano: prive del requisito di gravità in quanto aventi carattere formale; prive del requisito dell'"attualità", in quanto non sussistenti nel tempo della presente decisione; inidonee ad arrecare anche solo in via potenziale danno alla società».
Una decisione che non ferma certo Danilo Iannascoli che ha già annunciato l'immediato ricorso in appello anche e soprattutto sulla scorta delle risultanze della verifica dell'ispettore Mancinelli.
Al ricorso si erano opposti, oltre al presidente Sebastiani, anche i due componenti del cda, Roberto Druda e Gabriele Bankowsky.
Al centro della motivazione dei giudici aquilani la nuova formulazione della norma dell'articolo 2409 del codice civile che «consente», scrive il tribunale, «di ritenere che non tutte le violazioni dei doveri gravanti sull'organo amministrativo siano rilevanti, ma soltanto quelle inerenti a quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare il pericolo di danno per la società amministrata. Ne deriva che devono essere, in tale ottica, esclusi i doveri gravanti sugli amministratori in ordine a finalità organizzative, amministrative, quelle inerenti il corretto esercizio della vita della compagine sociale e l'esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei».
E i giudici esplicitano ancora meglio il concetto, affermando che le "irregolarità" devono essere attuali, ossia tali da poter, al tempo dell'adozione del provvedimento ex articolo 2409, effettivamente arrecare danno alla società e gravi; devono essere escluse le mere irregolarità formali e le contestazioni che coinvolgono scelte di merito dell'organo amministrativo».
Quanto ad esempio alla questione dei biglietti omaggio, uno dei punti del ricorso, il tribunale sostiene che «la contestazione principale mossa all'operato degli amministratori non consiste nella falsificazione del bilancio tramite la sottoscrizione di voci di costo inesistenti, bensì nell'omessa giustificazione dei destinatari dei biglietti omaggio, i cui costi venivano coperti con le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti a pagamento di cui il Delfino aveva la gestione diretta». E anche la relazione ispettiva sul punto, secondo i giudici, «non accerta il predetto ammanco di cassa, ma l'omessa giustificazione di tale ultima operazione».
Sulla presunta illegittima iscrizione dei crediti per imposte anticipate, la sentenza condivide l'assunto dell'ispettore Mancinelli, relativamente alla verifica integrativa alla data del 30 giugno 2017, in quanto «si basano sull'intervenuto aggiornamento del piano economico triennale (2018-2020) in cui si è dato atto degli effetti derivanti dalla retrocessione della squadra in serie B, che hanno determinato il diritto della società di percepire nella stagione 2017-2018 un contributo di 10 milioni di euro in aggiunta rispetto ai contributi ordinari della categoria».
E proprio tale contributo ha determinato «un sensibile miglioramento del risultato dell'esercizio successivo a quello in esame rendendo ragionevolmente certa la prospettiva di recupero delle perdite pregresse».
Maurizio Cirillo
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