Deferimento per il caso Di Campli: l’ex presidente squalificata per 45 giorni, due turni al giocatore, multa di 7 mila euro al club

Pescara, condannati Verratti e la Caldora

La società patteggia e ottiene dalla Disciplinare una forte riduzione delle pene

PESCARA. Per come poteva andare a finire, è stata quasi una vittoria per il Pescara, stavolta nelle aule della giustizia sportiva. Infatti, ieri a Roma, per la vicenda Di Campli (avvocato-procuratore) la commissione disciplinare ha inibito l’ex presidentessa Deborah Caldora per 45 giorni, inflitto alla società biancazzurra 7mila euro di multa e squalificato per 2 turni Marco Verratti.

Deferimenti legati al caso di incompatibilità per Donato Di Campli, che ha patteggiato tempo fa otto mesi di squalifica per aver ricoperto nel contempo il ruolo di avvocato del Pescara e procuratore di Verratti. Si è temuto il peggio per i soggetti in questione, ma alla fine la strategia difensiva del tandem legale biancazzurro, Claudio Croce e Flavia Tortorella, ha avuto la meglio. In un primo momento la commissione aveva deciso 4 giornate di squalifica e un- ’ammenda di 4mila euro per Verratti, 4 mesi d’inibizione per la Caldora e 30mila euro di multa per il Pescara. Con l’istanza di patteggiamento le pene sono state drasticamente ridotte: Verratti ha preso 2 giornate di squalifica, l’ex presidentessa Caldora 45 giorni d’inibizione e il club un’ammenda pecuniaria di 7mila euro.

I deferimenti erano stati dettati, per il caso specifico di Verratti, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del codice di giustizia sportiva e dell’art. 13, comma 1, del regolamento agenti, per essersi avvalso dell’opera dell’agente Donato Di Campli ai fini della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il Delfino Pescara 1936 prima di conferire all’agente stesso un formale mandato. Deborah Caldora, amministratore unico all’epoca dei fatti, doveva rispondere della violazione del regolamento agenti, per avere, all’atto della stipula del contratto con il calciatore Marco Verratti, trattato la conclusione dell’affare direttamente con l’agente Di Campli, nonostante l’atleta non avesse ancora conferito al medesimo regolare mandato depositato presso la commissione agenti, nonchè della violazione del regolamento agenti, per non aver informato il calciatore Marco Verratti della situazione di conflitto d’interesse nella conclusione del contratto di prestazione sportiva, essendo Di Campli, allo stesso tempo, agente del calciatore e legale della società. Il sodalizio pescarese, invece, doveva rispondere di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni ascritte al dirigente (Caldora) e a Verratti.