Aborto dopo l’incidente stradale Il giudice: deve essere risarcita

Donna teramana vince contro la compagnia di assicurazione che non aveva accolto la richiesta Il magistrato: «La morte del feto costituisce un danno da perdita del rapporto parentale»
TERAMO. Le sentenze servono a definire dei confini invalicabili. Sempre e comunque. Come in questo caso: il tribunale civile teramano ha condannato una compagnia assicurativa a risarcire il danno a una donna che ha abortito dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Con un passaggio destinato a fare giurisprudenza: il tribunale ha riconosciuto che il danno da morte del feto costituisce un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale.
La donna, assistita dall’avvocato Gennaro Cozzolino, qualche anno restò coinvolta in un grave incidente stradale a Teramo: l’automobile su cui viaggiava come passeggera finì contro un albero. La donna, che era al quarto mese di gravidanza, a seguito di quello scontro perse il bambino ma la compagnia assicurativa non ha accolto la richiesta di risarcimento danni, in particolare quello derivante da perdita del danno parentale, ritenendo che la perdita del feto all’inizio della gravidanza non costituisse un danno risarcibile.
Da qui, dunque, il ricorso al tribunale con il giudice onorario Francesca Di Bari che qualche giorno fa ha accolto e condannato la compagnia a risarcire. Il giudice, nella sentenza, ha riconosciuto che il danno da morte del feto costituisca un danno da perdita del rapporto parentale accogliendo in pieno il presupposto giuridico del ricorso «in quanto anche la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, ma più in generale quanto stabilito dall’articolo 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito».
Va detto che la consulenza tecnica d’ufficio, disposta dal giudice nel corso dell’istruttoria , ha stabilito che «la sequenzialità temporale degli eventi (totalmente documentata) induce a fare ritenere plausibile il fatto che non si sia trattato di aborto spontaneo bensì di aborto post-traumatico essendo rispettato il nesso causale cronologico tra l’evento e l’aborto».
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