Accusati di estorsione perdono il lavoro Ma il giudice li assolve

Martinsicuro, due operai della Fonderia Veco a processo dopo la denuncia di alcuni collaboratori dell’azienda
TERAMO. Nelle aule di giustizia le sfumature fanno la differenza. Perché si rivelano sostanziali nell’applicazione del codice di procedura. E le sentenze lo dimostrano. Come nel caso di due ex operai della Fonderia Veco di Martinsicuro (oggi chiusa), finiti a processo per estorsione, licenziati in seguito a procedimenti disciplinari aperti dopo la contestazione dei reati, e oggi assolti con la formula più ampia del fatto non sussiste.
Gianluigi Di Pizio, 50 anni, di Corropoli, (difeso dall’avvocato Luca Macci) e Morgan Eugeni, 47 anni, sempre di Corropoli, (difeso dall’avvocato Giandomenico Rossetti) erano finiti a processo con la pesante accusa di estorsione dopo che alcuni faconisti che avevano rapporti di collaborazione esterna con l’azienda li avevano accusati di essere stati costretti a pagarli, con sigarette e soldi, per avere ordinativi di lavoro. Ma per il giudice non c’è stato nessun danno ingiusto per le presunte parti lese né un ingiusto profitto per i due imputati.
Scrive il giudice monocratico Flavio Conciatori nelle motivazioni della sentenza: «Certo è comunque che non furono pronunciate, né implicitamente sottintese, minacce di non far lavorare più i terzisti che non si fossero assoggettati. La conseguenza sarebbe stata soltanto l’assegnazione di lavorazioni più impegnative e meno remunerative. Va a questo punto osservato come la fattispecie concreta non risulta integrare tutti gli elementi della fattispecie astratta. Ammesso infatti che gli imputati, o almeno Di Pizio, da quanto emerso, avessero il potere di ripartire le lavorazioni in modo iniquo tra i vari collaboratori terzi, occorre constatare come, assoggettandosi alla ingiusta, scorretta – e per certi versi, vessatoria – richiesta, effettivamente questi ultimi conseguivano un trattamento più favorevole e quindi una ripartizione delle lavorazioni più remunerativa, quindi per loro conveniente in termini strettamente economici». E così stabilisce: «Ne consegue che, rispetto alla fattispecie delittuosa di estorsione, difetta l’elemento dello “altrui danno” in quanto le persone offese, assoggettandosi alla richiesta economica, non solo non subivano un danno patrimoniale ma, al contrario, ne traevano un vantaggio, in quanto, ricevendo incarichi di lavorazione “più comodi” riuscivano ad effettuare un maggior numero di prestazioni conseguendo in corrispettivo maggiori somme rispetto a quelle che avrebbero ricevuto in precedenza. Assai dubbio è, altresì, l’elemento costitutivo della minaccia».
E così conclude: «Resta peraltro evidente la scorrettezza e l’inaccettabilità della prassi instaurata ai danni dei terzisti, eventualmente definibile anche “disdicevole” in considerazione della sua sistematicità tanto che essa determinava, in reazione, l’adozione di pesanti provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti ritenuti responsabili di essa da parte della direzione Veco a tutela dell’immagine commerciale della società».
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