Assolti per i viadotti, il giudice: nessun pericolo per la sicurezza

Sono state le consulenze a scagionare gli otto tra vertici ed ex vertici di Strada dei Parchi tra cui Toto «Ma la società aveva l’obbligo di fare l’attività di manutenzione ordinaria, che non è stata eseguita»
TERAMO. Due certezze fanno da filo conduttore a 502 pagine di motivazioni che spiegano il perché di una sentenza di assoluzione: per il giudice è vero, così come ha sempre sostenuto la Procura in una corposa indagine, che gli interventi di manutenzione non sono mai stati eseguiti ma sempre per il tribunale è altrettanto vero che per quei viadotti non c’è mai stato un problema di sicurezza.
È con un’argomentazione chiara e netta, che trae linfa da numerosi pronunciamenti della Cassazione in tema di inadempimento di contratti di pubbliche forniture e dalle risultanze delle consulenze tecniche disposte dalla stessa Procura (pm Laura Colica e Silvia Scamurra), che il giudice Lorenzo Prudenzano motiva il perché della sentenza con cui a fine giugno ha assolto con la formula del fatto non sussiste otto imputati, tra vertici ed ex vertici della Strada dei Parchi tra cui l’imprenditore Carlo Toto, finiti a processo per la sicurezza dei sette viadotti nel tratto teramano dell’A24 e già assolti in precedenza all’Aquila sullo stato dei viadotti aquilani. Naturalmente si tratta di fatti, quelli oggetto del processo, avvenuti prima del passaggio all’attuale gestione dell’Anas dopo la revoca della concessione a Strada dei Parchi e su cui è in corso un scontro a colpi di ricorsi.
In quella che si rivela una dettagliata dissertazione giuridica e tecnica, Prudenzano parte da un assunto di base. «Il pericolo per la sicurezza dei trasporti va inteso, a opinione di questo giudicante, non già come una mera possibilità di produzione di un evento di danno per i trasporti e dunque per la pubblica incolumità, bensì come rilevante probabilità della verificazione di un simile evento pregiudizievole», scrive a pagina 478, «Opinare diversamente comporterebbe la confusione tra i concetti di “rischio” e di “pericolo”, concetti che debbono rimanere distinti, per quanto arduo ciò possa rivelarsi per l’interprete tanto sul piano teorico quanto su quello applicativo». In un ampio paragrafo il giudice ricostruisce la questione dei contenziosi economici tra società e ministero sulla questione di concessioni e costi e a pagina 481 scrive: «Ad opinione del giudicante l’articolo 3 della convenzione in forza della genericità delle clausole in esso contenute faceva sorgere l’obbligo per la società concessionaria di eseguire tutti gli interventi di manutenzione cosiddetta ordinaria idonei a preservare nel tempo, quantomeno fino alla naturale scadenza della convenzione (2030), le condizioni delle infrastrutture affidate in regime di concessione». E aggiunge: «L’indubbia onerosità degli interventi di manutenzione ordinaria in grado di ovviare alla condizione di degrado causata da vizi e difetti presenti sugli elementi strutturali dei viadotti del tratto teramano dell’A24 non costituiva, tuttavia, circostanza idonea a esonerare la società concessionaria dalla loro progettazione ed esecuzione, data l’ampiezza dell’obbligo manutentivo assunto nell’esercizio della libertà negoziale e tenuto conto che l’approvazione dei piani economico finanziari sottoposti all’attenzione del Mit non costituiva affatto un presupposto per provvedere alle spese necessarie».
Ma è il tema della sicurezza, vista la contestazione del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, l’aspetto centrale e su questo il giudice scrive: «L’assenza di concreti pericoli per la sicurezza dei trasporti pubblici ricavabile dalle osservazioni sin qui compiute con riferimento al reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture si riverbera, in modo evidente, escludendolo, sull’elemento oggettivo del fatto-reato oggetto di contestazione. Nessun concreto pericolo, inteso quale situazione di fatto idonea a ingenerare l’effettiva, rilevante e immanente esposizione a pregiudizio dei trasporti pubblici all’interno dei tratti di autostrada A24 ricompresi nel territorio della provincia di Teramo, risulta essere stato adeguatamente dimostrato dal pubblico ministero, nonostante l’amplissima cornice temporale considerata nei capi d’imputazione». Non è escluso il ricorso della Procura.
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