Attentato di Silvi: in Cassazione contro la condanna a 13 anni

1 Settembre 2021

Fissata l’udienza per l’uomo accusato di tentato omicidio dopo gli spari all’auto del dirigente della Motorizzazione 

SILVI. Approda in Cassazione l’attentato di Silvi. A rivolgersi ai giudici della Suprema Corte è Doriano Mancinelli, il 43enne di Silvi condannato a 13 anni per tentato omicidio sia in primo sia in secondo grado. Secondo il tribunale di Teramo (prima) e la Corte d’appello (dopo) fu lui, cinque anni fa, a esplodere un colpo di pistola contro la macchina guidata da Nino Mario Presutti, 60enne stimato dirigente della motorizzazione civile di Chieti, originario dell’Aquila e residente a Silvi.
L’11 novembre il caso approderà davanti ai giudici della Suprema Corte. In questa vicenda da brividi, nonostante due sentenze di condanna, manca ancora la risposta più importante: per quale ragione Presutti quel giorno sia diventato il bersaglio di un attentato finito, per puro caso, solo con un buco nella carrozzeria che guidava. E nel voluminoso ricorso presentato dall’avvocato Gennaro Lettieri, difensore di Mancinelli, il filo conduttore è rappresentato proprio da quella che viene definita «la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione posta a base della mancata rinnovazione in appello dell’istruttoria dibattimentale».
Così si legge a questo proposito nel ricorso: «Una estrema sintesi delle pagine che precedono consente di stigmatizzare, tra le altre, le grandi ed irresolubili lacune di questo processo: le contraddizioni testimoniali in generale e in particolare dell’unico teste oculare; l’identificazione meramente indiziaria rispetto al soggetto ritratto dalle telecamere di videosorveglianza; la prova indiretta circa il presunto autore del furto del ciclomotore dedotta dalla prova indiziaria incerta del presunto attentatore di Presutti; l’assenza del movente; il mancato rinvenimento dell’arma del delitto; la mancanza di ogni forma di collegamento tra persona offesa e imputati, l’assenza di impronte digitali; la presenza di piste alternative plausibili». E aggiunge: «Di fronte a un quadro indiziario claudicante, l’assenza di movente, di collegamenti, dell’arma del delitto e di impronte digitali, nonché l’aver omesso di sindacare le piste alternative, diventano dirompenti per la tenuta logica della motivazione e, al tempo stesso, della prova indiziaria».(d.p.)
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