Banca dovrà risarcire 27 anni di spese non dovute

Il tribunale di Macerata dà ragione a un imprenditore di Martinsicuro e condanna la Bnl a pagare 263mila euro. Sos Utenti: «Nessuna prescrizione»
MARTINSICURO. I casi si moltiplicano e portano alla luce una normativa ambigua che viene sempre più ribaltata nelle aule di tribunale dopo i recenti pronunciamenti della Cassazione. E’ di Martinsicuro l’impresa che ha portato in giudizio la filiale Bnl di Macerata e che si è vista riconoscere dal giudice civile un risarcimento di 263mila euro come restituzione di interessi, commissioni, spese e anatocismi dichiarati illegittimi e applicati per circa 30 anni su un conto corrente aperto nel 1980 e chiuso nel 2007. Senza applicare nessuna prescrizione. Una vicenda fatta conoscere dall’associazione Sos Utenti che ha seguito l’imprenditore teramano con l’avvocato Emanuele Argento.
Dice l’avvocato Gennaro Baccile, fondatore di Sos Utenti: «Di particolare rilievo giuridico è la decisione del tribunale di Macerata che ha condiviso le eccezioni formulate dall’avvocato Argento di non accogliere le insistenze della difesa della banca volte a far considerare prescritte le richieste restitutorie oltre il decennio dalla chiusura del conto corrente oggetto di causa e, soprattutto, il giudice ha disposto e confermato il ricalcolo del saldo del conto corrente a partire dal 1980 e sino al 2007, nonostante per diversi periodi intermedi mancassero gli estratti conto». Il titolare dell’impresa di Martinsicuro si è rivolto ai giudici dopo aver chiuso il conto corrente, quando si è visto addebitare delle somme che, secondo lui non erano dovute perchè non previste nel suo conto. E a questo proposito il giudice del tribunale di Macerata Andrea Enrico Polimeni nella sua sentenza scrive: «Rispetto a un rapporto bancario in cui al cliente non possono essere addebitati interessi su interessi, l’introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di pari periodicità, ma con disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un sicuro peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige quindi la specifica approvazione per iscritto».
E aggiunge: «Il tribunale accerta e dichiara la nullità del contratto di apertura di conto corrente del 31 marzo 1980 acceso presso la filiale di Macerata della Bnl nella parte in cui è prevista la determinazione dei tassi di interesse con rinvio all’accordo interbancario e alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza; la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto e le spese».(d.p.)
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