Bancario pedinato mentre è in malattia L’istituto lo licenzia

11 Marzo 2018

È accusato di aver lavorato nel ristorante della compagna Lui fa ricorso e contesta: prove acquisite in modo illecito

TERAMO. Sarà un giudice del lavoro a stabilire da quale parte è mancato il rispetto delle regole. Il caso è quello di un bancario teramano licenziato per giusta causa dall’istituto di credito che, dopo averlo fatto pedinare da investigatori privati, gli contesta di aver lavorato nel ristorante della compagna mentre era in malattia. L’uomo, assistito dagli avvocati Sigmar Frattarelli e Gabriele Rapali, ha impugnato il provvedimento davanti al giudice del lavoro Giuseppe Marcheggiani che nei giorni scorsi ha avviato l’istruttoria.
Sostengono i legali: «Il nostro assistito, che svolge attività lavorativa al videoterminale, va in malattia a causa di una abrasione corneale all’occhio destro. Dal momento in cui va in malattia rimane in casa nelle fasce orarie di reperibilità. La sera si reca in un ristorante gestito dalla sua compagna dove s’intrattiene per un paio d’ore semplicemente per stare vicino alla donna, fermandosi a chiacchierare con la stessa o con qualche amico». Nella lettera di contestazione disciplinare gli viene addebitato il fatto di essersi recato nel corso della malattia nel ristorante dove, sostiene la banca, avrebbe svolto attività lavorativa consistente nel servire i clienti, occuparsi degli ordini e degli acquisti. L’uomo risponde dicendo che la sua malattia era certificata, che negli orari di reperibilità è sempre stato a casa, che non ha mai svolto attività lavorativa nel locale. Quando il procedimento si apre nella documentazione esibita dalla banca c’è il report dell’agenzia investigativa con i pedinamenti all’ex dipendente. Prova che per i legali non è utilizzabile. «Abbiamo eccepito la inutilizzabilità come prova nel processo del report investigativo», dice Frattarelli, «per noi si tratta di prove acquisite in modo illecito essendo stata controllata l’attività svolta dal dipendente con attività investigative al di fuori del contesto lavorativo». Contestazioni che, dicono i legali, sono prive di fondamento. «Assolutamente infondata», precisa Frattarelli, «è la contestazione di fraudolenta simulazione della malattia contenuta nella lettera di contestazione disciplinare considerato che la malattia è stata debitamente certificata ed è stata anche confermata dall’Inps in occasione di una visita fiscale domiciliare. Abbiamo ribadito il principio per cui lo svolgimento di attività lavorativa o anche extralavorativa hobbistica o sportiva da parte del lavoratore in malattia può costituire motivo di licenziamento esclusivamente quando l’attività svolta sia tale da far apparire simulata la malattia».
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