Cirsu, la Cassazione conferma la sentenza di fallimento

1 Luglio 2020

MOSCIANO. C’è il sigillo delle Cassazione a mettere la parola fine al contenzioso giuridico sollevato dal fallimento del Cirsu, il consorzio per i rifiuti.I giudici della prima sezione civile della...

MOSCIANO. C’è il sigillo delle Cassazione a mettere la parola fine al contenzioso giuridico sollevato dal fallimento del Cirsu, il consorzio per i rifiuti.
I giudici della prima sezione civile della Suprema Corte hanno respinto il ricorso presentato dai sindaci dei Comuni soci del Cirsu contro la sentenza d’Appello che nel 2016 aveva confermato quella di primo grado. In una ordinanza di venti pagine gli Ermellini hanno confermato in toto il pronunciamento del giudice di primo grado, cioè del giudice delegato ai fallimenti del tribunale di Teramo Giovanni Cirillo che nel 2015 decretò il fallimento del consorzio per il volume di debiti accumulati. Si legge a questo proposito nell’ordinanza della Cassazione: «Nel caso di specie la Corte ha messo in rilievo le ragioni in forza delle quali, confermando la valutazione del primo giudice, ha ritenuto sussistente lo stato di insolvenza della debitrice, evidenziando come, sulla base delle acquisizioni in atti, risultasse del tutto superflua una consulenza contabile. Non risulta, peraltro, che l’insolvenza di Cirsu sia stata desunta dalla consulenza contabile prodotta dalla creditrice Aia, cui è stata espressamente riconosciuta natura di atto difensivo di parte e mero valore indiziario». E aggiungono i giudici di Cassazione: «Per contro la corte del merito ha fondato il proprio accertamento su plurimi ed oggettivi dati di fatto quali l’ingente esposizione debitoria della società, desumibile dallo stato passivo (che, come già rilevato, non sono state contestate dai ricorrenti), la sua inoperatività, la sua mancanza di liquidità, nonchè la perdita di 500.000 euro emergente dal bilancio di esercizio al 31-12-2014, riclassificato ed epurato della rivalutazione impropriamente confluite tra gli utili». E sulla questione relativa all’applicazione dei fallimenti alle società a partecipazione pubblica l’ordinanza così chiarisce: «Come questa corte ha già avuto modo di evidenziare l’articolo 1 della legge fallimentare esclude dall’area della concorsualità unicamente gli enti pubblici, non anche le società pubbliche, per le quali trovano applicazione le norme del codice civile, nonchè quelle sul fallimento, concordato preventivo e amministrazione straordinaria delle grandi imprese».
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