Cita la madre 80enne per avere gli alimenti

Il tribunale civile respinge la richiesta di una teramana: la donna impugna il provvedimento in Appello
TERAMO. Le sentenze dei tribunali spesso scandiscono vite doloranti che si muovono nel quotidiano, vicende familiari che nel tempo possono diventare solo più dolenti. Come questa: il caso di una donna oggi 49enne che ha citato in tribunale la mamma ottantenne (rappresentata dall’avvocato Gennaro Lettieri)per chiedere il pagamento degli alimenti. In primo grado il tribunale civile teramano ha respinto la richiesta e la donna ha impugnato la sentenza in Appello. A fondamento della richiesta quello che la donna sostiene essere uno stato di bisogno per lei che ha presentato documentazione attestante una invalidità del 50% e lo stato di disoccupazione. Il giudice civile Erika Capanna Piscè ha rigettato la richiesta scrivendo: «Depongono per il rigetto della domanda a causa della carente dimostrazione dell’impossibilità della richiedente di mantenersi attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa i seguenti fattori: l’attestazione contenuta nella certificazione medica di invalidità al 50% di idoneità allo svolgimento di attività lavorativa, anche di tipo esecutivo-manuale, seppure a basso carico; la percezione nel 2011 di somme derivanti da successione ereditaria per un ammontare approsimativamente pari a 20mila euro che le avrebbero consentito una dignitosa esistenza, quantomeno nell’attesa di reperire un’attività lavorativa, atteso anche il decorso di soli tre anni dalla percezione di tali somme alla instaurazione del presente giudizio; il rifiuto di percepire le suddette somme con cadenza mensile, così da garantire una più proficua gestione; l’età della ricorrente al momento della domanda (44 anni), tale da consentirle ancora il reperimento di un’attività lavorativa». E conclude: «Nè a conclusioni differenti si sarebbe giunti a seguito dell’ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla ricorrente in quanto aventi ad oggetto circostanze non contestate dalla controparte che nulla avrebbero dimostrato in ordine al requisito dell’incapacità di provvedere al proprio mantenimento».(d.p.)
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