Cittadinanze concesse ai brasiliani Il giudice: «Non ci sono stati reati»

In 23 sono stati prosciolti tra vigili urbani, funzionari di stato civile, titolari di agenzie e stranieri Il tribunale: «Nessun falso ideologico e per il contestato abuso d’ufficio c’è l’irrilevanza penale»
TERAMO. Il reato di abuso d’ufficio, nella forma in cui era stato contestato, cancellato dalla recente riforma e quindi irrilevante da un punto di vista penale, e quello della falsità ideologica non ritenuto sussistente: sono le due linee direttrici seguite per mettere nero su bianco le motivazioni della sentenza di proscioglimento ( a fine udienza preliminare) del caso sulle presunte false cittadinanze ai brasiliani.
Erano finiti sotto accusa in 23 tra vigili urbani, funzionari di stato civile, titolari di agenzie di pratiche amministrative e stranieri tra Notaresco, Roseto, Pineto e Castellalto. A firmare le motivazioni il giudice per le udienze preliminari Lorenzo Prudenzano. L'inchiesta era scattata nel 2016 e secondo l’accusa della Procura (pm Stefano Giovagnoni) avrebbe fatto emergere come 690 cittadinanze, richieste nei quattro comuni dal 2015 al 2017 da altrettanti cittadini brasiliani, fossero state rilasciate senza i relativi presupposti. Un vero e proprio business, secondo la Procura, organizzato dalle agenzie di intermediazione per velocizzare le pratiche relative all'ottenimento della cittadinanza attraverso un giro di residenze fittizie e che avrebbe permesso agli stessi intermediari di guadagnare da 3 ai 4mila euro per ogni pratica gestita. A far scattare l'inchiesta, condotta all’epoca dalla polizia, erano state le numerose richieste di passaporti presentate da brasiliani che avevano da poco ottenuto la cittadinanza italiana.
Così si legge nelle motivazioni per quanto riguarda l’abuso d’ufficio: «In assenza di modifica da parte del pubblico ministero si evidenzia l’irrilevanza penale delle condotte ascritte agli imputati ai sensi della fattispecie di abuso d’ufficio. Si deve prevenire a un epilogo liberatorio con la formula dell’irrilevanza penale, la quale è peraltro sopravvenuta all’esercizio dell’azione penale». In merito ai falsi ideologici contestati dalla Procura così si legge nelle motivazioni: «Con riferimento alla falsa rappresentazione dell’esito positivo degli accertamenti e delle indagini ai fini della valutazione della fondatezza della istanza va osservato che nessuna norma di rango primario impone, ai fini del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, l’avvenuta effettuazione da parte del personale della polizia municipale delle verifiche presso la residenza oggetto di dichiarazione da parte dell’interessato. Va rammentato, peraltro, che la disciplina vigente in materia di iscrizioni anagrafiche prevede l’obbligo di iscrizione anagrafica da parte del competente ufficiale di stato civile entro due giorni dalla dichiarazione di residenza presentata dall’interessato (cosiddetto cambio di residenza in tempo reale). Ciò costituisce conferma che l’iscrizione anagrafica prescinde all’avvenuto espletamento dei controlli e che quindi il rilascio del provvedimento favorevole in materia di cittadinanza non presuppone l’espletamento dei controlli demandati alla polizia municipale. Opinare diversamente condurrebbe all’introduzione di una condizione per il riconoscimento di uno status giuridico (peraltro preesistente all’esercizio del potere amministrativo) non prevista da alcuna norma giuridica e neppure nelle circolari adottate dall’autorità amministrativa».
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