Dubbi di legittimità sul piano anti-volpi

Abbattimento consentito ai cacciatori, gli animalisti ottengono al Tar il rinvio alla Corte costituzionale
TERAMO. Le tre principali associazioni animaliste italiane – Enpa, Lav e Lega di difesa del cane – hanno ottenuto un successo davanti al Tar Abruzzo contro le modalità di abbattimento selettivo delle volpi nella provincia di Teramo. Il tribunale amministrativo ha infatti confermato la possibile illegittimità di un articolo della legge regionale che consente ai cacciatori di occuparsi del controllo delle popolazioni selvatiche e ha rimandato la questione alla Corte Costituzionale.
Si legge in una nota della Lega nazionale per la difesa del cane: «Nel mese di marzo 2016 la Provincia di Teramo varò un piano di controllo triennale delle popolazioni delle volpi. Secondo quanto affermato dall’ente, tale misura si rendeva necessaria per “ridurre l’entità dei danni arrecati alle altre specie di fauna, agli animali domestici e all’uomo e al fine di porre in essere un intervento a tutela della biodiversità”. L’esigenza, sempre secondo l’ente, era stata sollevata dalle “molteplici sollecitazioni del mondo agricolo e venatorio per la predazione della piccola selvaggina e alle esigenze di riequilibrio delle alterazioni della flora e della fauna selvatica”. Infine, in base all’articolo 44 della legge regionale 10/04, tale piano di abbattimento cosiddetto selettivo poteva essere realizzato direttamente dai cacciatori».
Enpa, Lav e Lndc presentarono un ricorso al Tar dell’Aquila per sospendere il provvedimento e contestarne la legittimità. In particolare, tramite il lavoro degli avvocati Michele Pezone e Valentina Stefutti, le associazioni hanno contestato la costituzionalità proprio dell’articolo 44 della LR 10/04. «La Legge quadro 157/92, infatti», continua la nota, «prevede che l’abbattimento selettivo possa essere realizzato solo da guardie venatorie, che possono avvalersi anche di proprietari dei fondi muniti di licenza di caccia, oltre a guardie forestali e guardie comunali. La legge regionale abruzzese, invece, allarga arbitrariamente tale facoltà ai cacciatori tout court, basta che siano nominati dall’ente. Finalmente, dopo due anni dalla presentazione del ricorso, il Tar ci ha dato ragion», concludono le associazioni, «riconoscendo la dubbia legittimità di quella parte della legge regionale e rimandando la questione alla Corte costituzionale. Siamo molto soddisfatti di questa decisione».

