Espulso dai Testimoni di Geova: il giudice respinge il ricorso

1 Aprile 2022

Un teramano di 66 anni aveva citato la congregazione per chiedere il risarcimento dei danni ma per il tribunale lo Stato non può entrare nei provvedimenti presi da una confessione religiosa

TERAMO. Sette anni fa aveva citato davanti al tribunale civile la congregazione dei testimoni di Geova sostenendo di essere stato, così si legge negli atti, «cacciato ed emarginato dopo alcune sue denunce» e di non aver avuto «un giusto processo».
Il tribunale di Teramo ha respinto ricorso e richiesta di risarcimento danni fatta da un teramano di 66 anni, sostenendo, così come tra l’altro più volte stabilito dalla Cassazione anche a sezioni unite a partire dal 2017, che lo Stato non può entrare nel merito di una decisione che è stata presa da una confessione religiosa. La sentenza di primo grado è stata emessa dal giudice Maria Laura Pasca. Non si esclude che possa essere impugnata in secondo grado.
L’uomo, ex testimone di Geova, aveva fatto ricorso sostenendo che il provvedimento disciplinare con cui era stato espulso dalla comunità religiosa fosse una violazione dei suoi diritti e dovesse essere dichiarato nullo.
Nell’atto di citazione si evidenziava un nesso di causa-effetto tra il provvedimento di espulsione «e le condizioni psicofisiche dell’uomo che risultano irreversibilmente compromesse». E si aggiungeva: «L’iter procedurale che ha portato a espellere è illegittimo in quanto non è stato rispettato un giusto processo, ovvero l’esponente non è stato messo nelle condizioni di svolgere un’adeguata difesa». Di diverso avviso il giudice del provvedimento (l’istruttoria negli anni è passata nelle mani di più magistrati) che ha più volte sottolineato come la Costituzione «garantisca il diritto di ogni confessione di organizzarsi in conformità al proprio statuto».
Va precisato, a questo proposito, come la Cassazione a sezioni unite abbia in più occasioni stabilito «che viene in rilievo un potere riconosciuto alle confessioni religiose ed implicante un totale divieto di ingerenza da parte dello Stato».
Il tribunale di Teramo, inoltre, ha negato ogni risarcimento e anche in questo facendo riferimento ai principi già stabiliti dalla Suprema Corte nella sentenza del 2017 in cui si stabilisce che: «La questione dell’induzione all’ostracismo deve tuttavia ritenersi non rilevante, tenuto conto che deve escludersi il carattere di illecito nella condotta degli associati , tale per cui la medesima è espressione della libertà o meno di seguire i dettami di quella religione».
I principi citati nella sentenza di Teramo erano stati recepiti anche in una sentenza emessa nel maggio del 2021 dal tribunale di Roma sempre in un caso come quello teramano.(d.p.)
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