Ex rettore assolto, depositato il ricorso alla Suprema Corte

19 Febbraio 2022

La Procura impugna la sentenza davanti alla Cassazione e solleva una questione di legittimità Il pm ai giudici: «L’addebito penale è stato fondato sull’omissione di informazioni dovute»

TERAMO. Una questione di legittimità declina il corposo ricorso depositato in Cassazione contro la sentenza di assoluzione dell’ex rettore Luciano D’Amico sulla questione del doppio incarico come rettore dell'università e presidente del cda dell'Arpa e della Tua, la società unica abruzzese di trasporto. Il ricorso è stato presentato dal pm Davide Rosati per saltum che, così come previsto e disciplinato dall’articolo 569 del codice di procedura penale, evita quello in Appello e va immediatamente alla Suprema Corte.
Venti pagine in punta di diritto per chiedere agli Ermellini di annullare la sentenza con cui, dopo tre anni di udienze, D’Amico è stato assolto dal tribunale teramano con la formula più ampia del fatto non sussiste. Secondo la Procura, invece, tra il 2014 e il 2017 D’Amico avrebbe percepito indebitamente 57mila euro e questo perché, sempre per l’accusa, avendo assunto l'incarico all'Arpa e poi alla Tua (svolto gratuitamente), avrebbe smesso, di fatto, di svolgere l'attività di docente a tempo pieno, requisito che la legge prevede come necessario per poter ricoprire la carica di rettore. Da qui l'accusa di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. All'ex rettore la Procura contestava anche il peculato per la consegna, nell'ambito della cerimonia «Welcome Matricole», di 10 tablet dell'università al personale tecnico di supporto.
«Per i giudici l’impostazione accusatoria deriverebbe direttamente dal regime delle incompatibilità delineato da alcune normative, in particolare il Dpr 382 del 1980», si legge nel ricorso, «tale interpretazione sulla quale il collegio fonda il proprio convincimento di fatto risulta assolutamente sganciata rispetto alla contestazione avanzata da questo pubblico ministero il quale ha fondato fattualmente e letteralmente l’addebito penale nei confronti dell’imputato sull’omissione di informazioni dovute o, comunque, sull’adozione di un comportamento di mero silenzio antidoveroso, condotta dalla quale conseguivano indebitamente le erogazioni pubbliche (ammontanti alla complessiva somma pari a euro 57.129,56), connesse all’indennità accademica (indennità rettore), non spettante in ragione della ridotta attività di docente a tempo definito».
Così circostanzia il magistrato nel ricorso: «Pertanto le circostanze che il professor D’Amico abbia effettivamente segnalato all’ateneo (con istanza indirizzata al preside della facoltà di scienze della comunicazione e al direttore generale dell’università) l’assunzione dell’incarico extraistituzionale di cui si discute e che l’ateneo abbia regolarmente autorizzato l’incarico, non rilevano in alcun modo rispetto alla contestazione in esame, sia per le indicate ragioni strutturali del contestato delitto di cui all’articolo 316 ter, sia in quanto la condotta addebitata al prevenuto risulta cronologicamente successiva alle ottenute autorizzazioni ed, anzi, si fonda proprio sull’inadempimento dell’obbligo per l’imputato di comunicare al proprio ateneo la situazione (che veniva documentalmente consacrata nel verbale del 27 maggio 2016 dell’assemblea ordinaria della società Tua) di dimidiato impegno professionale di docente a “tempo pieno” causata proprio dallo svolgimento dell’incarico esterno autorizzato dall’università di Teramo». Secondo la Procura «l’imputato avrebbe, quindi, dovuto segnalare all’ateneo il venir meno dei requisiti per rientrare nel regime a tempo pieno e decadere dall’incarico di rettore (perdendo quindi il diritto alla percezione della relativa indennità)». Il ricorso è stato presentato anche contro l’assoluzione dell’ex preside di Scienze della comunicazione Stefano Traini accusato, nell’ambito dello stesso procedimento, di abuso d’ufficio.
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