Finanziaria gli chiede debito fantasma 85enne vince la causa

26 Ottobre 2019

Il giudice di pace revoca il decreto ingiuntivo emesso per chiedere un pagamento di vent’anni prima

TERAMO. Quando si è visto arrivare quel decreto ingiuntivo da 763 euro per un presunto debito risalente a vent’anni prima ha pensato subito a un errore perché lui, che di anni ne ha 85, con quella Finanziaria non ha mai avuto niente da spartire. Ma c’è voluta la sentenza di un giudice di un pace a stabilire che di quel presunto debito non ci fosse nessuna traccia e che quindi quel decreto ingiuntivo emesso da un altro magistrato fosse da revocare con le spese legale da addebitare alla Finanziaria.
I fatti iniziano nel 2018 quando l’anziano teramano si vede recapitare il decreto ingiuntivo per un presunto contratto di finanziamento avvenuto nel 1999 con una Finanziaria che successivamente passata a un’altra a cui ha ceduto i crediti. A questo punto l’uomo (assistito dall’avvocato Daniele Di Furia) impugna il decreto ingiuntivo invocando la prescrizione visti i tempi ma soprattutto l’inesistenza del debito sostenendo l’assenza di qualsiasi documentazione a provarne l’esistenza. E il giudice accoglie. Scrive il giudice di pace Anna Lissoni nella sentenza: «Nel caso in questione non è stata data la prova, in esito all’istruttoria, dell’esistenza e dell’ammontare del credito. Assorbente di tutti i motivi sollevati da parte opponente è il rilievo per carenza del titolo posto a sostegno del decreto ingiuntivo». E aggiunge: «Il principio della disponibilità della prova, consacrato ex art. 115, comma 1 Cpc, comporta, quindi, che la decisione del giudice tragga origine unicamente dalle allegazioni fornite dalle parti, ovvero dalle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o delle eccezioni eventualmente avanzate nonchè, in particolare, dalle prove offerte dalle parti medesime». Secondo il giudice: «Nel caso di specie la parte opposta non ha adeguatamente provato l’esistenza e l’ammontare del credito lamentato, ancorchè quale cessionario di credito, non producendo in giudizio il contratto di finanziamento a sostegno del credito alla stessa ceduto».
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