Finanziaria gli chiede debito fantasma 85enne vince la causa

Il giudice di pace revoca il decreto ingiuntivo emesso per chiedere un pagamento di vent’anni prima
TERAMO. Quando si è visto arrivare quel decreto ingiuntivo da 763 euro per un presunto debito risalente a vent’anni prima ha pensato subito a un errore perché lui, che di anni ne ha 85, con quella Finanziaria non ha mai avuto niente da spartire. Ma c’è voluta la sentenza di un giudice di un pace a stabilire che di quel presunto debito non ci fosse nessuna traccia e che quindi quel decreto ingiuntivo emesso da un altro magistrato fosse da revocare con le spese legale da addebitare alla Finanziaria.
I fatti iniziano nel 2018 quando l’anziano teramano si vede recapitare il decreto ingiuntivo per un presunto contratto di finanziamento avvenuto nel 1999 con una Finanziaria che successivamente passata a un’altra a cui ha ceduto i crediti. A questo punto l’uomo (assistito dall’avvocato Daniele Di Furia) impugna il decreto ingiuntivo invocando la prescrizione visti i tempi ma soprattutto l’inesistenza del debito sostenendo l’assenza di qualsiasi documentazione a provarne l’esistenza. E il giudice accoglie. Scrive il giudice di pace Anna Lissoni nella sentenza: «Nel caso in questione non è stata data la prova, in esito all’istruttoria, dell’esistenza e dell’ammontare del credito. Assorbente di tutti i motivi sollevati da parte opponente è il rilievo per carenza del titolo posto a sostegno del decreto ingiuntivo». E aggiunge: «Il principio della disponibilità della prova, consacrato ex art. 115, comma 1 Cpc, comporta, quindi, che la decisione del giudice tragga origine unicamente dalle allegazioni fornite dalle parti, ovvero dalle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda o delle eccezioni eventualmente avanzate nonchè, in particolare, dalle prove offerte dalle parti medesime». Secondo il giudice: «Nel caso di specie la parte opposta non ha adeguatamente provato l’esistenza e l’ammontare del credito lamentato, ancorchè quale cessionario di credito, non producendo in giudizio il contratto di finanziamento a sostegno del credito alla stessa ceduto».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

