Gli trovano cocaina nel sangue mentre è alla guida: assolto

6 Marzo 2019

Quarantenne teramano fermato in strada era finito a processo ma per il giudice il fatto non sussiste Il test del sangue non basta a provare il reato, la droga potrebbe essere stata assunta giorni prima

TERAMO. Un esame che attesti la presenza di cocaina nel sangue non basta a provare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Così ha stabilito più volte la Cassazione e così ha sentenziato il giudice onorario di tribunale Enrico Pompei che ieri mattina ha assolto un quarantenne teramana dall’accusa con la formula del fatto non sussiste. Secondo la Suprema Corte, infatti, il dato clinico non può costituire l’unico elemento per affermare con assoluta certezza che l’automobilista si sia messo alla guida in uno stato di alterazione psicofisica in virtù del fatto che la positività degli esami effettuati potrebbe indicare un’assunzione pregressa di giorni della sostanza. Occorrono, dunque, ulteriori elementi per accertare lo stato di alterazione psicofisica. Elementi che, come sottolineato nell’arringa dall’avvocato difensore Piergiuseppe Sgura, in questo caso non sarebbero stati prodotti dalla Pubblica accusa che per l’uomo aveva chiesto una condanna a sei mesi.
Il quarantenne era finito sotto inchiesta dopo un controllo della polizia. Fermato ad un posto di blocco, l’uomo era stato accompagnato in ospedale dai poliziotti e qui sottoposto ad un prelievo di sangue per accertare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Dopo il risultato positivo (nel sangue erano state trovate tracce di cocaina) era stato denunciato ed era finito a processo per la violazione dell’articolo 187 del codice della strada, ovvero guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Uno dei tanti che quotidianamente affollano le aule di tribunale e che, proprio per i numeri elevati, è più volte finito anche al centro di ricorsi in Cassazione.
La Suprema corte, in più occasioni, ha precisato «che la condotta tipica del reato previsto dall’articolo 187 del codice della strada, commi 1 e 2, non è quella di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione. Non è sufficiente, quindi, un accertamento tecnico biologico, ma è e necessario che da altre circostanze si provi con certezza la situazione di alterazione psico-fisica».
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