Grillo, il Tar respinge il ricorso: le parti abusive sono da demolire

4 Settembre 2021

È legittima per i giudici l’ordinanza di abbattimento parziale del centro commerciale di Villa Rosa Sconfitta la proprietà, il Comune di Martinsicuro potrebbe anche acquisire le strutture interessate

MARTINSICURO. I giudici del Tar hanno respinto il ricorso della proprietà del Grillo, dichiarando legittima l’ordinanza di demolizione delle strutture abusive presenti nel centro commerciale di Villa Rosa – tra cui il grande edificio progettato come albergo – inflitta nel 2019 dal Comune di Martinsicuro. Si tratta dell’ultima puntata del caso scoppiato quando l’ente decise di rettificare i permessi di costruire rilasciati nel 2003, riducendo la cubatura del centro commerciale che nel frattempo era stato però già realizzato. Ne scaturirono diversi contenziosi legali e amministrativi, ma anche un procedimento penale terminato in appello nel 2015 con l’assoluzione della proprietà del Grillo e il dissequestro delle strutture interessate, oltre a lunghe e vane trattative tra le parti e minacce di richieste milionarie di risarcimento. Il Comune arrivò a chiedere 6 milioni di euro per sanare gli abusi, mai ricevuti. Da qui l’ordinanza di demolizione parziale del 2019 impugnata dalla proprietà.
Ma nei giorni scorsi la questione di illegittimità dell’ordinanza sollevata dai legali del centro commerciale è stata smontata punto su punto dal tribunale amministrativo regionale. Tra le motivazioni della sentenza, i giudici scrivono innanzitutto che «non avendo la ricorrente provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria – condizione necessaria perché le opere cessino di essere abusive e quindi soggette a demolizione - il Comune non poteva che far seguire l’avvio del relativo procedimento». Poi ancora, facendo riferimento anche alla proposta della proprietà di cedere all’ente un’area archeologica in zona Castrum Truentinum anziché pagare: «Irrilevanti, ai fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento impugnato, le proposte alternative alla sanzione pecuniaria avanzate dalla ricorrente», anche perché «il Comune non ha il potere di fare ricorso alla perequazione come tecnica alternativa alla zonizzazione o adottare varianti con l’unico scopo di sanare un abuso».
Se la sentenza del Tar non venisse impugnata al Consiglio di Stato o non si trovasse un accordo alternativo tra le parti, il Comune ora potrebbe avvalersi anche della possibilità di acquisire le strutture. In questo caso, però, l’ente potrebbe incontrare ulteriori ostacoli burocratici sul suo cammino, dovuti alle difformità nelle planimetrie. Il Comune potrebbe quindi anche nominare un commissario ad acta per dirimere la questione.
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