I giudici: «Oscuro il movente dell’attentato fallito a Presutti»

27 Luglio 2019

Sparo contro il direttore della motorizzazione, le motivazioni della condanna a 13 anni di Mancinelli L’ipotesi è che si volesse eliminare il titolare di un ufficio «in grado di incidere su forti interessi»

SILVI. Nelle 58 pagine di un’analisi certosina dei fatti e della loro ricostruzione giudiziaria le accuse prendono forma e sostanza. Con un filo conduttore: un attentato senza movente fallito solo «per la non propria brillante mira del colpevole» scrivono i giudici.
A tre anni da quella drammatica mattina di giugno in cui un colpo di pistola raggiunse la macchina su cui viaggiava Nino Mario Presutti, 60enne stimato direttore della motorizzazione di Chieti, con il proiettile che solo per puro caso si conficcò nella carrozzeria, le motivazioni della sentenza con cui il tribunale di primo grado ha condannato a 13 anni il presunto esecutore materiale, il 43enne di Silvi Doriano Mancinelli, mettono insieme eventi e responsabilità. Con la certezza, scrivono i giudici, «che la mancata individuazione di uno specifico movente costituisca una lacuna investigativa che segna in modo sensibile il processo che ci occupa» ma anche «che l’azione delittuosa fosse tesa, piuttosto, a togliere di mezzo il titolare di un ufficio pubblico in grado di incidere su interessi particolarmente rilevanti».
Pur sottolineando, si legge a pagina 54, «come neppure la vittima di reato, che non risulta essere stata reticente e la cui vita personale e professionale è stata adeguatamente scandagliata in sede di indagini preliminari, è stata in grado di ipotizzare le ragioni per le quali qualcuno potesse desiderare minare la sua autodeterminazione ovvero attentare alla sua integrità personale».
Ma per giudici del tribunale teramano (collegio presieduto da Sergio Umbriano, a latere Lorenzo Prudenzano ( relatore) e Enrico Pompei), «il mancato accertamento del movente non è un insuperabile ostacolo alla compiuta identificazione del Mancinelli quale autore dei fatti per cui si procede. Difatti il compendio indiziario nei confronti dell’imputato pare idoneo a collocarlo sul luogo dei fatti al di là del ragionevole dubbio, a prescindere dal movente che lo aveva determinato a commettere i fatti per cui si procede. In altri termini non ci si trova in presenza di un quadro probatorio incerto e contraddittorio, caratterizzato dall’esistenza di molteplici ipotesi ricostruttive alternative, bensì di un quadro assolutamente coerente e convergente verso un’unica prospettiva logicamente accettabile».
E a questo proposito nelle motivazioni si sottolinea come la Corte di legittimità abbia chiarito che la causale svolga «essenzialmente una funzione di chiave di lettura di altri elementi di prova a carico dell’imputato». La sentenza di primo grado è arrivata a maggio scorso, qualche giorno dopo la morte per una malattia di Domenico Cricelli, collaboratore di giustizia, per la Procura il mandante dell’attentato e con questa accusa finito a processo. Esecutore e mandante hanno sempre respinto ogni accusa. «Mancinelli»,scrivono i giudici, « ha preferito rimanere in silenzio a fronte di un compendio probatorio così stringente». La parola passa all’Appello.
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