Il giudice: niente liste di attesa per due bambini autistici

Il tribunale accoglie i ricorsi di genitori e Abruzzo Autismo e ordina alla Asl di iniziare subito le terapie «Non è consentito un atteggiamento di totale inerzia dell’azienda sanitaria, che deve attivarsi»
TERAMO. Non è la prima volta, non sarà l’ultima. Perché come spesso accade in questo Paese servono le sentenze a riempire i vuoti, che siano normativi o burocratici. È successo anche in questo caso. C’è voluto il pronunciamento di un giudice per obbligare la Asl di Teramo a garantire da subito le terapie a due bambini affetti da autismo da un anno in lista di attesa. Dodici mesi in cui i genitori hanno chiesto, aspettato, sperato che con la conquista della legge del 2015 che ha inserito l’autismo tra le patologie gravi niente fosse più così difficile per aiutare un figlio malato. «E invece no», dice Dario Verzulli, battagliero presidente di Abruzzo Autismo da anni in prima linea, «ancora oggi quella che noi chiamiamo la burofollia limita il diritto di essere curati nonostante l’esistenza di una legge e dei livelli di assistenza».
E allora ecco i ricorsi ai tribunali, come in questo caso, con le due recenti ordinanze firmate dal giudice civile Francesco Ferretti che ha accolto i ricorsi presentati dall’associazione (rappresentata dall’avvocato Giovanni Legnini) e dai genitori di due bambini teramani, uno di 11 anni e uno di tre. Entrambi, dopo la diagnosi di autismo e l’autorizzazione a una terapia di riabilitazione «con l’obiettivo di migliorare le abilità comunicativo- relazionali e di ridurre il disturbo comportamentale», sono rimasti a casa, senza terapia riabilitativa, ormai da più di un anno.
Il giudice, nell’accogliere i ricorsi, ordina alla Asl di prendere in carico i due pazienti «direttamente», si legge nell’ordinanza, «o avvalendosi di strutture specializzate, con interventi riconosciuti dalle linee guida nazionali per l’autismo e di eseguire i detti trattamenti fino a quando sarà considerato necessario ed utile». E c’è un aspetto su cui il magistrato si sofferma. Si legge, infatti, nelle ordinanze di Ferretti: «Al di là del motivo per cui il piccolo è rimasto in lista di attesa senza poter fruire dei trattamenti previsti, la Asl di Teramo si sarebbe dovuta, comunque, attivare anche solo per accertare le ragioni che hanno impedito l’erogazione del trattamento e, conseguentemente, rimuovere eventuali impedimenti senza trincerarsi, come ha fatto, dietro alla giustificazione che non è abilitata ad intervenire nelle liste di attesa». E aggiunge: «A fronte di un esplicito e ben individuato obbligo di monitoraggio e di accertamento e verifica non è consentito un atteggiamento di totale inerzia da parte della Asl che deve, invece, attivarsi costantemente per verificare l’effettiva presa in carico del paziente, in modo tale da rimuovere gli ostacoli, anche di mero fatto, che si frappongono tra il soggetto bisognoso di cure e la terapia prescritta. Va osservato che le condizioni di salute del minore potrebbero senz’altro risultare pregiudicate dal decorso del tempo occorrente ad instaurare un giudizio ordinario, in considerazione della natura della patologia diagnosticata e della sua evoluzione». Il giudice, in entrambi i casi, ha condannato la Asl al pagamento delle spese processuali sostenute dai ricorrenti. Conclude Verzulli: «Prima di intraprendere un ricorso i genitori scrivono sempre alle Asl per cercare un punto d’incontro, ma spesso nemmeno ottengono delle risposte».
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