Il giudice: no al terzo processo contro l’ex maresciallo Angelini

Per l’ex sottufficiale dei carabinieri c’è il non luogo a procedere per il reato di truffa militare Il tribunale: «L’azione penale non poteva essere iniziata per un fatto per cui è già imputato»
TERAMO. Il caso è quello dell’ex maresciallo dei carabinieri (ora in pensione) Ivo Angelini. Per il militare, attualmente imputato in due distinti processi di cui uno per truffa e un altro per tentata concussione, il tribunale ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio fatto dalla Procura per il reato di truffa militare. Il gup Lorenzo Prudenzano ha dichiarato il non luogo procedere perché, si legge nel provvedimento, «l’azione penale non poteva essere iniziata per ne bis in idem». Ovvero non si può essere processati due volte per la stessa cosa.
Dopo che il giudice dell’udienza preliminare del tribunale militare di Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria militare per il reato di truffa militare, la Procura teramana aveva chiesto il rinvio a giudizio di Angelini per i reati militari. Nel corso dell’udienza preliminare teramana l’avvocato Eugenio Galassi, difensore dell’ex maresciallo, aveva eccepito in via preliminare il principio del ne bis in idem, evidenziando la contestuale pendenza di giudizio per gli stessi fatti. Eccezione, quella della difesa, che il gup ha accolto stabilendo il non luogo a procedere. «È nota la giurisprudenza di legittimità che si è occupata del rapporto esistente tra le fattispecie delittuose di truffa ordinaria (art. 640 cp) e truffa militare (art. 234 cpm)», si legge nel provvedimento, «è noto in particolare come l’impostazione giurisprudenziale prevalente ritenga che l’incriminazione della truffa militare sia posta a presidio di un interesse giuridico ulteriore rispetto a quello meramente patrimoniale sotteso alla incriminazione della truffa ordinaria In relazione alle ipotesi di truffa “ordinaria” consistente nell’interesse all’ordinato regolare ed efficiente andamento del consorzio militare. Nel senso della corrispondenza strutturale dei due reati si è pronunciatala la Corte Costituzionale. In relazione alle ipotesi di truffa ordinaria e militare aggravate, la Corte ha riconosciuto che esse: «Sono perfettamente corrispondenti». E così conclude: «Il precedente esercizio dell’azione penale nei confronti di Angelini per i medesimi fatti storici, anche se giuridicamente qualificati in modo diverso, determina la preclusione processuale con la conseguente improcedibilità per i fatti contestati».(d.p.)
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