Il succhiotto è violenza sessuale, la Cassazione conferma la condanna

11 Novembre 2016

Un teramano accusato di aver imposto alla donna con la quale aveva una relazione extraconiugale rapporti con violenza, ora dovrà scontare la pena di sei anni e due mesi di reclusione

ROMA. Indubbiamente il «succhiotto» ha natura sessuale perchè non è «un mero toccamento» fuggevole delle labbra «con una parte del corpo», ma «esige una attività prolungata sul corpo stesso che, proprio per la sua durata ed intensità, esprime esattamente quella carica erotica che il concedersi con piacere alla bocca altrui comporta». È la Cassazione a iscrivere a pieno titolo questo atto - detto anche «morso d'amore», ricordano gli "ermellini" - tra quelli a valenza sessuale, rilevando che chi lo lascia impresso contro la volontà altrui commette violenza sessuale e rischia la condanna, più o meno elevata in base alle gravità della situazione. Nel caso in esame i giudici hanno confermato una condanna a sei anni e due mesi di reclusione nei confronti di un teramano, G.I., sposato con figli, accusato di aver imposto rapporti sessuali con violenza alla donna con la quale aveva una relazione extraconiugale e che lo aveva lasciato. Ad avviso dei supremi giudici, inoltre, l'uomo che lo impone con violenza alla partner che lo ha lasciato intende anche usare questo tipo di morso come «strumento di una riaffermata (e malintesa) signoria sulla donna con un simbolo (il livido lasciato sul collo) che vuol significare una intimità sessuale esattamente percepibile e percepita come tale» dalle altre persone «senza necessità di ulteriori specificazioni». In particolare, la Cassazione - con la sentenza 47265 depositata ieri - ha confermato nella condanna per violenza sessuale anche il succhiotto, oggetto dell'approfondimento da parte dell'Alta Corte.