Il Tar ordina all’azienda Stam: spegnete gli impianti per sei mesi

11 Marzo 2022

I giudici amministrativi respingono il ricorso della ditta di contrada Vallecupa che produce fertilizzanti «Corretta la procedura seguita dalla Regione, la società ha violato più volte le prescrizioni imposte»

COLONNELLA. Sull’annoso caso dei cattivi odori che assediano gli abitanti dell’ultimo tratto della vallata del Tronto il Tar dà ragione a Regione, Arta e Comune di Colonnella di fatto obbligando la Stam, la società che si occupa di trasformazione del compost in fertilizzante situata in contrada Vallecupa, a spegnere gli impianti per sei mesi. L’impresa chiedeva la sospensione del provvedimento regionale con il quale le era stato imposto lo spegnimento degli impianti. I giudici amministrativi, dunque, salvano il provvedimento del dipartimento Territorio e Ambiente della Regione Abruzzo, che aveva diffidato la società – il cui stabilimento da anni ammorba l’aria di contrada Vallecupa a Colonnella e dei territori vicini – a sospendere ogni attività prevista dall’autorizzazione Aia per un semestre, «per le criticità e inadempienze rilevate nelle relazioni Arta», era scritto nella determina dirigenziale. Il Tar ha anche condannato la società a pagare le spese processuali e la parcella professionale del tecnico nominato dal tribunale per le verifiche.
La Stam aveva impugnato, chiedendone l’annullamento, la determinazione del 27 maggio scorso a firma del dirigente del servizio Gestione rifiuti e Bonifiche della Regione Abruzzo. Nello scorso luglio, il Tar aveva nominato un esperto verificatore incaricandolo di vagliare tutta una serie di condizioni relativamente agli impianti, ai processi di lavorazione e alle emissioni maleodoranti. Nello scorso novembre, poi, l’esperto chiese ulteriori trenta giorni di proroga per gli accertamenti e l’udienza venne fissata al 23 febbraio scorso. Il Tar ha respinto la richiesta di annullamento del provvedimento dirigenziale sostenendo, in sintesi, la regolarità della procedura seguita dalle autorità regionali: ossia prima la diffida e poi la diffida e contestuale sospensione. «A detta diffida la ricorrente non ha dato totale e puntuale riscontro avendo ottemperato solo parzialmente alle richieste di chiarimenti e alle prescrizioni», scrive il Tar, aggiungendo che «il modus operandi della società ricorrente, che ha non solo arrecato un serio e grave pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, come attestato anche dal verificatore, ma ha provveduto solo parzialmente al rispetto di quanto imposto con la prima diffida del 19 agosto 2020, violando reiteratamente le prescrizioni imposte, rende legittimo l’esercizio del potere sanzionatorio in tale sede contestato».
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