Il Tar: è da demolire il chiosco realizzato nel parco Franchi

5 Marzo 2021

GIULIANOVA. Ancora una sentenza negativa per Galliano Marchionni, titolare del chiosco realizzato all’interno del parco degli Eucalipti (conosciuto come parco Franchi), vicino all’ingresso che si...

GIULIANOVA. Ancora una sentenza negativa per Galliano Marchionni, titolare del chiosco realizzato all’interno del parco degli Eucalipti (conosciuto come parco Franchi), vicino all’ingresso che si affaccia sul lungomare Zara. Con sentenza pubblicata lo scorso 3 marzo, il Tar per l’Abruzzo ha annullato il permesso a costruire numero 5/2020 rilasciato dal Comune di Giulianova e che di fatto “sanava” le irregolarità della struttura. In tal modo sono state accolte le richieste avanzate nel ricorso presentato da Ettore Vetrano, difeso dall’avvocato Antonio Senatore.
La vicenda scaturisce dalla riconosciuta non demolizione del chiosco. Il Comune di Giulianova, con il rilascio del permesso a costruire numero 5/2020 (ora annullato dal Tar), ha deciso che sarebbe stato possibile fiscalizzare, sulla scorta di una relazione di stima redatta dall’Agenzia delle Entrate, la piattaforma in cemento su cui il chiosco insiste, piuttosto che demolirla.
Il Tar Abruzzo, di rimando, si è espresso in maniera difforme, accogliendo le richieste di Vetrano, proprietario di un immobile a pochi metri di distanza dal chiosco, facendo leva sulla violazione dell’articolo 3 del piano comunale dei chioschi.
Secondo questo piano, infatti, è vietato l’uso di piattaforme in cemento armato, poiché incompatibili con la natura stagionale e amovibile delle opere quali i chioschi. E proprio di cemento è risultata essere la piattaforma su cui il chiosco sorge, ma non solo.
Si legge nella pronuncia amministrativa che dalla rimozione del basamento deriverebbe anche un pregiudizio all’intera stabilità del chiosco, ragion per cui quest’ultimo è risultato, esso stesso, inamovibile: e perciò realizzato in violazione al piano comunale. Censura su cui, peraltro, il Tar si era già pronunciato, con la precedente decisione numero 109 del 23 febbraio 2017. Il Comune di Giulianova, che si è non costituito in giudizio, e Marchionni, difeso dall’avvocato Gabriele Rapali, sono stati condannati al pagamento delle spese di lite pari a 4.000 euro oltre ad accessori. (al. al.)
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